La diffida è il primo passo per recuperare le ferie non godute: una lettera formale con cui chiedi al Ministero dell’Istruzione e del Merito di pagare l’indennità e, soprattutto, interrompi la prescrizione. Ecco a cosa serve, a chi va inviata, cosa deve contenere e un fac simile da adattare al tuo caso.
I nostri ricorsi: ne hanno parlato
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In breve
- A cosa serve: mette in mora il Ministero e interrompe la prescrizione: il termine di dieci anni riparte da capo.
- Come inviarla: via PEC, oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno, conservando le ricevute.
- A chi: al Ministero presso le scuole in cui hai prestato servizio e, per conoscenza, all’Ufficio scolastico territoriale.
- Cosa non fa: di solito non basta a ottenere il pagamento, che arriva con il ricorso.
- Fac simile: trovi un modello qui sotto, da adattare ai tuoi contratti.
A cosa serve la diffida
La diffida ha due effetti. Il primo è la costituzione in mora (art. 1219 del codice civile): l’amministrazione è formalmente richiesta di pagare. Il secondo, il più importante, è l’interruzione della prescrizione: secondo l’art. 2943 del codice civile ogni atto che costituisce in mora il debitore interrompe il termine, che poi ricomincia da capo (art. 2945).
Il diritto all’indennità per ferie non godute si prescrive in dieci anni, che decorrono dalla fine di ciascun contratto. Con una diffida inviata oggi metti al sicuro anche gli anni più vecchi, che altrimenti si perderebbero uno dopo l’altro.
Chi può inviarla e quando
- i docenti con supplenze brevi e saltuarie o con contratto fino al 30 giugno, anche se oggi sono di ruolo o hanno lasciato la scuola;
- il personale ATA con supplenze brevi e saltuarie;
- conviene inviarla il prima possibile, soprattutto se gli anni di supplenza più vecchi si avvicinano ai dieci anni.
Prima di scriverla è utile capire quanti giorni restano davvero da pagare dopo la sentenza della Cassazione del 2026: ti aiuta la guida al calcolo delle ferie non godute.
A chi inviarla e come
- Destinatario: il Ministero dell’Istruzione e del Merito presso le istituzioni scolastiche in cui hai prestato servizio negli anni interessati, che hanno stipulato i contratti; per conoscenza, l’Ufficio scolastico territoriale della provincia.
- Mezzo: la PEC, dalla tua casella di posta certificata. In alternativa, raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Indirizzi: le PEC delle scuole e degli uffici scolastici sono pubblicate sui loro siti istituzionali.
- Prova: conserva le ricevute di accettazione e di consegna della PEC, o la cartolina della raccomandata: dimostrano che la prescrizione è stata interrotta.
Cosa deve contenere
- i tuoi dati anagrafici e il codice fiscale;
- l’elenco dei contratti: anno scolastico, scuola, date di inizio e fine, tipo di supplenza;
- la richiesta di pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie e le festività soppresse non godute;
- i riferimenti normativi essenziali;
- la dichiarazione che l’atto vale come costituzione in mora e interruzione della prescrizione;
- un termine per il pagamento e l’avviso che, in mancanza, agirai in giudizio;
- luogo, data e firma.
Fac simile di diffida per ferie non godute
Questo è un modello generale da adattare al tuo caso: sostituisci le parti tra parentesi quadre e indica tutti i contratti per cui chiedi il pagamento.
Al Ministero dell’Istruzione e del Merito
presso l’Istituzione scolastica [denominazione]
PEC: [indirizzo PEC della scuola]
e p.c. all’Ufficio scolastico territoriale di [provincia]
PEC: [indirizzo PEC]
Oggetto: diffida e messa in mora per il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute – atto interruttivo della prescrizione
La/Il sottoscritta/o [nome e cognome], nata/o a [luogo] il [data], codice fiscale [codice fiscale], residente in [indirizzo],
premesso
– di aver prestato servizio come docente con contratti a tempo determinato alle dipendenze di codesta Amministrazione nei seguenti periodi: [anno scolastico – istituzione scolastica – data di inizio e di fine – tipo di supplenza];
– di non aver fruito di tutti i giorni di ferie e di festività soppresse maturati in tali periodi e di non aver ricevuto il pagamento della relativa indennità sostitutiva;
– di non aver ricevuto alcun invito formale a fruire delle ferie residue con l’avvertimento della perdita del diritto;
considerato
– che, ai sensi dell’art. 1, comma 55, della legge n. 228/2012, il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente ai giorni di ferie che non è stato possibile fruire;
– che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16525/2026, ha confermato il diritto all’indennità sostitutiva nei limiti ivi indicati;
diffida e mette in mora
l’Amministrazione in indirizzo a corrispondere, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, l’indennità sostitutiva per i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e non goduti nei periodi sopra indicati, oltre agli accessori di legge.
La presente vale quale atto di costituzione in mora e di interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 1219 e 2943 del codice civile. In mancanza di riscontro, la/il sottoscritta/o si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.
[luogo e data]
[firma]
Il modello non sostituisce una verifica della tua posizione: i giorni effettivamente dovuti dipendono dai contratti, dal calendario scolastico regionale e dalle comunicazioni ricevute dalla scuola.
Dopo la diffida: cosa succede
Se il Ministero paga, il problema è risolto, ma succede di rado. Più spesso la diffida resta senza risposta: a quel punto si presenta il ricorso al giudice del lavoro del luogo in cui hai prestato servizio, con i conteggi anno per anno secondo i criteri della Cassazione. Per avviare il ricorso non ti chiediamo anticipi di spese: lavoriamo come difensori antistatari e chiediamo le spese legali direttamente al Ministero (come funziona).
Se preferisci, la diffida la prepariamo e la inviamo noi, già con i conteggi. Per il quadro completo leggi la guida sulle ferie non godute dei docenti precari; se hai lavorato più di 36 mesi, valuta anche il risarcimento per l’abuso dei contratti a termine.
Se il Ministero non paga dopo la diffida, si presenta ricorso al giudice del lavoro. Nell’articolo sulle sentenze per le ferie non godute dei docenti precari trovi cinque decisioni ottenute dallo Studio tra il 2025 e il 2026, con i giorni e gli importi riconosciuti.
Domande frequenti
La diffida basta per ottenere il pagamento delle ferie non godute?
Di solito no: il Ministero raramente paga dopo la sola diffida. La diffida però è utile perché interrompe la prescrizione e mette in mora l’amministrazione; per ottenere il pagamento serve in genere il ricorso al giudice del lavoro.
Posso inviare la diffida da solo, senza Avvocato?
Sì, la diffida può essere inviata personalmente. Il ricorso al giudice, invece, richiede un Avvocato quando il valore supera 129,11 euro (art. 417 del codice di procedura civile).
A chi devo inviare la diffida?
Al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso le scuole in cui hai prestato servizio negli anni interessati, e per conoscenza all’Ufficio scolastico territoriale. Gli indirizzi PEC sono pubblicati sui siti istituzionali.
Da quando decorrono i dieci anni di prescrizione?
Per le ferie non godute il termine decorre dalla fine di ciascun contratto. Una diffida ricevuta dal Ministero interrompe la prescrizione e fa ripartire il termine da capo.
La stessa diffida vale anche per l’abuso dei contratti a termine?
Una diffida può riguardare più richieste, ma ciascuna va indicata in modo specifico. Per il risarcimento da abuso dei contratti a termine servono riferimenti diversi: è meglio farla verificare.
Potete inviare voi la diffida?
Sì. Prepariamo noi la diffida con i conteggi anno per anno e la inviamo via PEC; se il Ministero non paga, proseguiamo con il ricorso.
Vuoi che inviamo noi la diffida, con i conteggi già fatti? Chiamaci al 389 960 7564 o scrivici su WhatsApp, oppure scrivi tramite il modulo di contatto o a info@studiolegalestoppa.it, indicando gli anni scolastici e il tipo di contratti. Seguiamo docenti di tutta Italia, anche a distanza. Tutti i ricorsi che seguiamo per docenti e ATA sono nella pagina Avvocato per il diritto scolastico.
I nostri ricorsi: ne hanno parlato
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Le informazioni e il fac simile contenuti in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Riferimenti: artt. 1219, 2943 e 2945 c.c.; art. 1, commi 54-55, legge n. 228/2012; Cass., Sez. Lavoro, n. 16525/2026; Cass. n. 3021/2020; art. 417 c.p.c. Aggiornamento: ottobre 2026.
Le nostre guide sulle ferie non godute
- Guida completa: chi ha diritto, quanto spetta e come si fa ricorso
- Calcolo: quanti giorni e quanti euro per ogni supplenza
- Calcolatore: inserisci anni e mesi di supplenza e ottieni una stima in un minuto
- Sentenze: le cause vinte dallo Studio e gli importi riconosciuti
- Cassazione 2026: cosa ha deciso la Corte di Cassazione
- Diffida: il modello per chiedere il pagamento e interrompere la prescrizione (questa pagina)
- Legge 174/2026: cosa cambia dal 7 ottobre 2026 e cosa no
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Aggiornamento: settembre 2026.



