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Guide e sentenze spiegate in modo semplice

Diritto scolastico e del lavoroFerie non godute docenti precari: nove sentenze ottenute dallo Studio (2025-2026)

Le ferie non godute dei supplenti non sono un diritto solo sulla carta. Qui trovi nove sentenze pronunciate tra ottobre 2025 e settembre 2026 in cause seguite dallo Studio, davanti ai Tribunali di Ferrara, Arezzo, Siena, Bologna, Milano, Genova, Verona, Bergamo e Firenze: in tutte il Ministero dell’Istruzione è stato condannato a pagare ai docenti le ferie maturate e non godute. Abbiamo omesso ogni dato personale.

In breve

  • Nove sentenze, nove Tribunali: riconosciuti da circa 1.200 a oltre 9.000 euro per docente.
  • Nelle sentenze più recenti, che scalano le vacanze di Natale e Pasqua, tra circa 300 e 900 euro per ogni anno scolastico di supplenze.
  • Il diritto si prescrive in dieci anni.
  • Spetta al Ministero provare di aver invitato formalmente il docente a fare le ferie: senza invito, i giorni si pagano.
  • Dopo la Cassazione n. 16530/2026 le vacanze di Natale e Pasqua si scalano; i giorni tra la fine delle lezioni e il 30 giugno restano da pagare, se manca l’invito.

La notizia sui giornali. Il 15 ottobre 2026 Scuolainforma ha dedicato un articolo a queste nove sentenze, con le dichiarazioni dell’Avv. Edoardo Stoppa: «Ferie non godute docenti precari, 9 Tribunali condannano il Ministero: arretrati fino a 10 anni». Il 16 ottobre 2026 ne ha scritto anche Voce della Scuola: «Ferie non godute dei supplenti: nove sentenze in un anno contro il Ministero, da Bergamo ad Arezzo».

Chi ha diritto al pagamento delle ferie non godute

La legge impone ai docenti di fare le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (art. 1, comma 54, legge 228/2012) e, nel pubblico impiego, vieta di pagarle in denaro (art. 5, comma 8, d.l. 95/2012). Il comma 55 della legge 228 fa però eccezione per chi ha avuto supplenze brevi e saltuarie o contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, in pratica fino al 30 giugno: per i giorni che non ha potuto godere spetta un’indennità.

Il punto decisivo è un altro. Secondo la Corte di Giustizia UE (sentenze del 6 novembre 2018, C-619/16 e C-684/16, e del 18 gennaio 2024, C-218/22) le ferie non si perdono se il datore di lavoro non ha messo il lavoratore in condizione di goderle, invitandolo a farle e avvisandolo che altrimenti le avrebbe perse. La Cassazione ha applicato questo principio alla scuola (tra le altre, n. 14268/2022, n. 8926/2024 e n. 28587/2024). Su questa base sono state decise le nove cause.

Le nove sentenze, una per una

Tribunale di Ferrara, sentenza n. 186/2025 (3 ottobre 2025)

Supplenze in sette anni scolastici, dal 2014/15 al 2020/21. Il giudice ha applicato la prescrizione di dieci anni (Cassazione n. 3021/2020 e n. 1757/2016), ha riconosciuto anche le festività soppresse non fruite e ha richiamato la Corte di Giustizia UE (C-218/22). Dal totale ha tolto le somme già pagate negli anni. Riconosciuti 5.551,31 euro; spese legali per cinque sesti a carico del Ministero, in favore del difensore antistatario.

Tribunale di Arezzo, sentenza n. 710/2025 (16 dicembre 2025)

Supplenze fino al 30 giugno in più anni scolastici. Il giudice ha respinto l’eccezione di prescrizione del Ministero (il termine è di dieci anni, Cassazione n. 3021/2020) e ha ricordato che il docente deve provare solo il servizio prestato: tocca al Ministero dimostrare che le ferie sono state godute o pagate (Cassazione n. 8521/2015). Il Ministero non ha prodotto né richieste di ferie né buste paga: ricorso accolto per intero: riconosciuti 9.019,74 euro, con gli interessi; spese legali a carico del Ministero. Per chi lavora nelle scuole della provincia di Arezzo è questo il Tribunale competente.

Tribunale di Siena, sentenza n. 57/2026 (30 gennaio 2026)

Supplenze in otto anni scolastici (dal 2015/16 al 2021/22 e nel 2023/24), tra scuola primaria e secondaria. Il giudice ha riconosciuto 136,81 giorni di ferie non godute, tenendo conto dei 37 giorni che erano stati effettivamente goduti, e ha confermato la prescrizione decennale (Cassazione n. 28587/2024). Riconosciuti 8.137,17 euro con interessi.

Tribunale di Bologna, sentenza n. 190/2026 (27 febbraio 2026)

Supplenze fino al 30 giugno negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Il giudice ha tolto dai giorni maturati i 30 giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente aveva goduto le ferie e ha riconosciuto 32 giorni, comprese le festività soppresse (Cassazione n. 8926/2024); i giorni tra la fine delle lezioni e il 30 giugno non sono automaticamente ferie (Cassazione n. 16715/2024 e n. 28587/2024). Riconosciuti 1.942,08 euro, con interessi o rivalutazione; spese legali a carico del Ministero, in favore del difensore antistatario.

Tribunale di Milano, sentenza n. 2041/2026 (17 aprile 2026)

Supplenze su cattedra intera (18 ore) negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24. Il giudice ha riconosciuto 78 giorni, valutati 60,69 euro lordi ciascuno, comprese le festività soppresse (Cassazione n. 8926/2024), e ha ritenuto non necessario rivolgersi alla Corte di Giustizia UE. Riconosciuti 4.733 euro lordi con gli interessi legali.

Tribunale di Genova, sentenza n. 639/2026 (23 aprile 2026)

Supplenze in cinque anni scolastici tra il 2018/19 e il 2023/24. Il giudice ha chiarito che spetta al Ministero provare di aver invitato formalmente il docente a fare le ferie in ogni periodo di sospensione delle lezioni: senza questa prova, i giorni vanno pagati. Il calcolo segue il contratto: giorni di ferie annui (30 o 32, secondo l’anzianità) in proporzione ai giorni di servizio. Riconosciuti 5.870,34 euro per 104,94 giorni; il Ministero non si era costituito in giudizio.

Tribunale di Verona, sentenza n. 634/2026 (17 settembre 2026)

Docente di scuola primaria con supplenze fino al 30 giugno in cinque anni scolastici tra il 2018/19 e il 2023/24. Il giudice ha respinto l’eccezione di prescrizione (dieci anni dalla fine di ogni contratto) e ha applicato le sentenze della Cassazione del 2026 (n. 16525, 16530 e 18590), scalando i giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari regionali. Ha riconosciuto anche le festività soppresse e ha chiarito che il part-time riduce i giorni di ferie solo se è verticale e risulta dal contratto. Riconosciuti 1.695,17 euro lordi; spese legali per metà a carico del Ministero.

Tribunale di Bergamo, sentenza n. 1065/2026 (23 settembre 2026)

Supplenze fino al 30 giugno, a orario completo, in quattro anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24. Il giudice ha respinto la prescrizione di cinque anni chiesta dal Ministero: l’indennità per le ferie non godute ha soprattutto natura di risarcimento e si prescrive in dieci anni (Cassazione n. 3021/2020). Seguendo la Cassazione del 2026, ha calcolato i giorni da pagare come differenza tra quelli maturati, comprese le festività soppresse, e quelli di sospensione delle lezioni del calendario regionale. Riconosciuti 1.202,26 euro sui 3.242,67 chiesti; spese compensate.

Tribunale di Firenze, sentenza n. 2055/2026 (pubblicata il 25 settembre 2026)

Supplenze in due anni scolastici. Come a Verona e a Bergamo, il giudice ha seguito la Cassazione n. 16530 del 27 maggio 2026 e ha scalato le vacanze di Natale e di Pasqua, considerandole ferie godute. Ha invece escluso che i giorni tra la fine delle lezioni e il 30 giugno siano automaticamente ferie: senza un invito formale del dirigente vanno pagati (Cassazione n. 14268/2022 e n. 8926/2024; Corte di Giustizia UE C-569/16, C-619/16 e C-684/16). Riconosciuti 1.775,79 euro sui 3.350,96 chiesti; spese compensate per metà.

Aggiornamento: altre due sentenze del 2026 (Arezzo e Rimini)

Dopo le nove sentenze descritte sopra, sono arrivate altre due decisioni favorevoli in cause seguite dallo Studio.

Tribunale di Arezzo, sentenza del 12 maggio 2026

Docente con supplenze fino al 30 giugno per più anni scolastici. Il giudice ha applicato la prescrizione di dieci anni, ha ricordato che spetta al Ministero provare di aver pagato le ferie o di aver avvisato il docente che le avrebbe perse, e ha riconosciuto anche le festività soppresse (Cassazione n. 8926/2024). La sentenza è di poco precedente alla Cassazione di fine maggio 2026: per questo non ha scalato in automatico le sospensioni di Natale e Pasqua, un orientamento che oggi i tribunali tendono a non seguire più. Riconosciuti 9.862,12 euro, oltre agli interessi; spese legali a carico del Ministero.

Tribunale di Rimini, sentenza n. 509/2026 (22 settembre 2026)

Docente con supplenze fino al 30 giugno in cinque anni scolastici, dal 2018/19 al 2023/24. Il giudice ha applicato le sentenze della Cassazione del 2026: i giorni di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, Carnevale) si perdono se il docente non ha chiesto di fare le ferie in quei giorni, mentre vanno pagati i giorni tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, perché la scuola non aveva invitato il docente a fare le ferie avvisandolo della perdita, e le festività soppresse. Con la prescrizione di dieci anni (Cassazione n. 3021/2020) è rientrato anche il 2018/19. Condannata l’amministrazione a pagare le ferie non godute dei cinque anni, con il maggiore importo tra interessi e rivalutazione; spese legali a suo carico. Dal deposito del ricorso alla sentenza sono passati poco più di due mesi.

Le sentenze in sintesi

Tribunale Data Anni scolastici Riconosciuti
Ferrara 3/10/2025 7 (dal 2014/15 al 2020/21) 5.551,31 €
Arezzo 16/12/2025 più anni, fino al 30 giugno 9.019,74 €
Siena 30/1/2026 8 (dal 2015/16 al 2023/24) 8.137,17 €
Bologna 27/2/2026 2 (2022/23 e 2023/24) 1.942,08 €
Milano 17/4/2026 3 (dal 2020/21 al 2023/24) 4.733 € lordi
Genova 23/4/2026 5 (dal 2018/19 al 2023/24) 5.870,34 €
Arezzo 12/5/2026 più anni, fino al 30 giugno 9.862,12 €
Verona 17/9/2026 5 (dal 2018/19 al 2023/24) 1.695,17 € lordi
Rimini 22/9/2026 5 (dal 2018/19 al 2023/24) da calcolare sui giorni
Bergamo 23/9/2026 4 (dal 2020/21 al 2023/24) 1.202,26 €
Firenze 25/9/2026 2 1.775,79 €

Cosa insegnano queste sentenze

  • Si possono chiedere le ferie degli ultimi dieci anni: la prescrizione è decennale (Ferrara, Arezzo, Siena, Verona, Bergamo, Rimini); a Bergamo il giudice ha respinto quella di cinque anni chiesta dal Ministero.
  • La prova dell’invito spetta al Ministero: se la scuola non ti ha invitato per iscritto a fare le ferie, avvisandoti che altrimenti le avresti perse, i giorni vanno pagati (Arezzo, Bologna, Genova, Firenze).
  • Natale e Pasqua: dopo la Cassazione di maggio 2026 i giudici tendono a considerarle ferie godute (Verona, Bergamo, Firenze, Rimini). Restano da pagare i giorni tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, se manca l’invito.
  • Si pagano anche le festività soppresse non fruite, cioè le giornate di riposo della legge 937/1977 (Ferrara, Bologna, Milano, Verona, Bergamo, Rimini).
  • Il part-time riduce i giorni di ferie solo se è verticale e risulta dal contratto; con l’orario ridotto orizzontale i giorni sono gli stessi del tempo pieno (Verona).
  • Si scala quello che hai già avuto: i giorni di ferie goduti davvero (Siena) e le somme già pagate (Ferrara).
  • Il valore di un giorno dipende dalla retribuzione: a Milano, per una cattedra di 18 ore, 60,69 euro lordi.
  • I tempi possono essere brevi: a Rimini, dal deposito del ricorso alla sentenza, sono passati poco più di due mesi; i tempi cambiano da tribunale a tribunale.

Ogni causa dipende dai contratti del singolo docente: queste decisioni mostrano come ragionano i giudici, non garantiscono un risultato.

Si può fare causa da qualsiasi città

Il ricorso va presentato al giudice del lavoro del luogo in cui si trova la scuola in cui lavori o, se il rapporto è finito, quella dell’ultimo contratto (art. 413 del codice di procedura civile). Per questo le cause seguite dallo Studio si sono svolte in città diverse, da Bergamo ad Arezzo; il processo si svolge in gran parte per via telematica. Come lavoriamo con docenti, educatori e personale ATA di tutta Italia lo trovi nella pagina Avvocato per il diritto scolastico.

Cosa serve per valutare il tuo caso

  • l’elenco delle supplenze degli ultimi dieci anni, con le date di inizio e fine (lo trovi nello stato di servizio o lo chiedi alla segreteria);
  • i contratti, per sapere se erano supplenze brevi, fino al 30 giugno o fino al 31 agosto;
  • i cedolini NoiPA di fine contratto, per vedere se qualche giorno di ferie è già stato pagato;
  • eventuali richieste di ferie o comunicazioni della scuola sulle ferie.

Per una stima dei giorni puoi leggere la guida al calcolo delle ferie non godute dei supplenti; per le regole generali, la guida alle ferie non godute dei docenti precari; per le novità di quest’anno, l’articolo sulla sentenza della Cassazione 2026. Una diffida al Ministero interrompe la prescrizione. Se hai avuto anche più di 36 mesi di supplenze annuali, leggi le sentenze sull’abuso dei contratti a termine: le due richieste si possono valutare insieme.

Domande frequenti

Quanto si ottiene per le ferie non godute da supplente?

Nelle sentenze ottenute dallo Studio tra il 2025 e il 2026 i giudici hanno riconosciuto da circa 1.200 a oltre 9.000 euro per docente. Le decisioni più recenti, che seguono la Cassazione di maggio 2026 e scalano le vacanze di Natale e Pasqua, hanno riconosciuto tra circa 300 e 900 euro per ogni anno scolastico. L’importo dipende dagli anni di supplenza, dai giorni di servizio e dalle ferie già godute o pagate.

Le vacanze di Natale e Pasqua contano come ferie godute?

Dopo la sentenza della Cassazione n. 16530 del 27 maggio 2026 i giudici tendono a considerarle ferie godute e a scalarle, come ha fatto il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 2055/2026. I giorni tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, invece, vanno pagati se il dirigente non ha invitato formalmente il docente a fare le ferie.

Fino a quanti anni indietro si possono chiedere le ferie non godute?

Dieci anni: i Tribunali di Ferrara, Arezzo, Siena, Verona e Bergamo hanno applicato la prescrizione decennale; a Bergamo il giudice ha respinto quella di cinque anni chiesta dal Ministero. Una diffida scritta al Ministero interrompe la prescrizione.

Dove si fa causa per le ferie non godute?

Davanti al giudice del lavoro del luogo in cui si trova la scuola in cui il docente lavora o, se il rapporto è finito, quella dell’ultimo contratto. Per questo le cause seguite dallo Studio si sono svolte in città diverse, da Bergamo ad Arezzo.

Le festività soppresse si pagano insieme alle ferie non godute?

Sì. Sono le giornate di riposo previste dalla legge 937/1977, fino a quattro all’anno in proporzione al servizio: se il docente non le ha godute vanno pagate insieme alle ferie, come hanno deciso i Tribunali di Ferrara, Bologna, Milano, Verona e Bergamo, in linea con la Cassazione n. 8926/2024.

Hai avuto supplenze brevi o fino al 30 giugno negli ultimi dieci anni? Chiamaci al 389 960 7564 o scrivici su WhatsApp indicando i tuoi contratti: verifichiamo se ci sono giorni da recuperare. Nessun anticipo di spese: siamo difensori antistatari e chiediamo le spese legali direttamente al Ministero.

Riferimenti: Tribunale di Ferrara, sentenza n. 186/2025; Tribunale di Arezzo, n. 710/2025; Tribunale di Siena, n. 57/2026; Tribunale di Bologna, n. 190/2026; Tribunale di Milano, n. 2041/2026; Tribunale di Genova, n. 639/2026; Tribunale di Verona, sentenza del 17/9/2026; Tribunale di Bergamo, n. 1065/2026; Tribunale di Firenze, n. 2055/2026; Cassazione n. 16525/2026, n. 16530/2026, n. 18590/2026, n. 28587/2024, n. 16715/2024, n. 8926/2024, n. 14268/2022, n. 3021/2020; Corte di Giustizia UE C-619/16, C-684/16 e C-218/22; legge 228/2012, art. 1, commi 54-55; d.l. 95/2012, art. 5, comma 8. Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Aggiornamento: ottobre 2026.

Le nostre guide sulle ferie non godute

  • Ricorso per le ferie non godute: chi ha diritto, quanto spetta e come si fa ricorso
  • Calcolo: quanti giorni e quanti euro per ogni supplenza
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  • Cassazione 2026: cosa ha deciso la Corte di Cassazione
  • Diffida: il modello per chiedere il pagamento e interrompere la prescrizione
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Avv. Amedeo Stoppa

A cura dell’Avv. Amedeo Stoppa

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