Blog

Guide e sentenze spiegate in modo semplice

Diritto scolastico e del lavoroRPD e CIA ai supplenti brevi: come recuperare gli arretrati non pagati

Se hai lavorato a scuola con supplenze brevi e saltuarie, probabilmente nella tua busta paga manca una voce: la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per gli insegnanti, o il Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA. Il Ministero non la paga ai supplenti brevi, ma per la Corte di Cassazione spetta anche a loro. Gli arretrati degli ultimi cinque anni si possono recuperare con un ricorso al giudice del lavoro.

I nostri ricorsi: ne hanno parlato

Il Sole 24 Ore · La Scuola Oggi · Orizzonte Scuola · Edscuola

Leggi gli articoli →

In breve

  • Cosa sono: la RPD è una voce fissa dello stipendio dei docenti; il CIA è l’analoga voce del personale ATA.
  • Il problema: il Ministero non le paga a chi ha supplenze brevi e saltuarie, comprese le «supplenze Covid»; per accorgersene basta controllare il cedolino NoiPA.
  • La Cassazione: con l’ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 ha stabilito che la RPD spetta anche ai supplenti brevi, perché escluderli è una discriminazione vietata dalla direttiva 1999/70/CE; lo stesso vale per il CIA.
  • Serve il ricorso: il pagamento non è automatico e va chiesto con un ricorso individuale al Tribunale del lavoro.
  • Quanto: la RPD vale da alcune decine a oltre duecento euro lordi al mese; con molti mesi di supplenze brevi gli arretrati possono superare i mille euro per anno scolastico.
  • Entro quando: cinque anni, mese per mese; una diffida interrompe subito la prescrizione.
  • Spese: se il ricorso è accolto, di regola il giudice condanna il Ministero anche a pagare le spese legali.

Hai fatto supplenze brevi e non ti hanno pagato la RPD (o la CIA, se sei ATA)?

Chiamaci o scrivici su WhatsApp: guardiamo insieme i tuoi contratti. Se ci scrivi o compili il modulo, ti richiamiamo entro un giorno lavorativo. Nessun anticipo di spese: siamo difensori antistatari e chiediamo le spese legali direttamente al Ministero.

Chiama 389 960 7564Scrivi su WhatsAppFai verificare i contratti

Che cosa sono la RPD e il CIA

La RPD è una voce fissa dello stipendio dei docenti, prevista dal contratto collettivo nazionale, che cresce con l’anzianità di servizio. Il CIA è l’analoga voce per il personale ATA: collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici. Entrambe vengono pagate ogni mese a chi è di ruolo o ha una supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto.

Il problema: i supplenti brevi sono esclusi

A chi lavora con supplenze brevi e saltuarie, cioè contratti di pochi giorni, settimane o mesi che non arrivano al 30 giugno o al 31 agosto, il Ministero non corrisponde la RPD o il CIA, anche se svolge esattamente le stesse mansioni dei colleghi. Lo stesso vale per le cosiddette “supplenze Covid”. Basta guardare il cedolino NoiPA: se la voce RPD o CIA manca nei mesi di supplenza breve, quella somma non ti è stata pagata.

Cosa dice la Cassazione

Con l’ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che la RPD spetta anche ai docenti con supplenze brevi e saltuarie: è una voce fissa e continuativa della retribuzione e la sua esclusione è una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato. Lo stesso principio vale per il CIA del personale ATA.

Da allora molti tribunali italiani hanno condannato il Ministero a pagare gli arretrati. La sentenza però vale solo per chi ha fatto causa: il pagamento non è automatico, serve un ricorso individuale.

Chi può chiedere gli arretrati

  • Docenti, oggi di ruolo o ancora precari, che negli ultimi cinque anni hanno avuto contratti di supplenza breve o saltuaria.
  • Personale ATA con supplenze brevi nello stesso periodo, per il CIA.
  • Chi ha avuto contratti di “supplenza Covid”.

Quanto si può recuperare

L’importo dipende dai giorni di supplenza breve e dalla fascia di anzianità: la RPD vale da alcune decine a oltre duecento euro lordi al mese. Per chi ha lavorato molti mesi con supplenze brevi, gli arretrati possono superare anche i mille euro per un solo anno scolastico, oltre agli interessi. Il calcolo si fa sui contratti e sui cedolini.

Entro quando agire

Le differenze di stipendio si prescrivono in cinque anni, mese per mese. Ogni mese che passa senza una richiesta formale è un mese di arretrati che si perde: per questo conviene inviare subito una diffida, che interrompe la prescrizione, e poi presentare il ricorso.

Quali documenti servono

  • I contratti di supplenza breve degli ultimi cinque anni.
  • I cedolini NoiPA dei mesi di supplenza.
  • Lo stato di servizio, se disponibile.
  • Documento d’identità e codice fiscale.

Come si svolge il ricorso

Si presenta un ricorso al Tribunale del lavoro competente contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito. La causa si svolge con atti scritti e di norma non richiede la presenza del docente. Se il ricorso è accolto, il giudice di regola condanna l’Amministrazione anche al pagamento delle spese legali. Nelle cause di lavoro il contributo unificato non è dovuto se il reddito è sotto la soglia fissata dalla legge.

Come funziona, in 4 passi

  1. Ci contatti per telefono, su WhatsApp o con il modulo di verifica: ti richiamiamo entro un giorno lavorativo.
  2. Ci mandi i contratti (o lo stato matricolare): li esaminiamo e ti diciamo se e per cosa conviene agire.
  3. Prepariamo il ricorso davanti al giudice del lavoro del luogo in cui lavori.
  4. Segui tutto a distanza: ti aggiorniamo noi fino alla sentenza, ovunque tu sia in Italia.

Vuoi sapere se hai diritto anche tu?

Chiamaci o scrivici su WhatsApp: guardiamo insieme i tuoi contratti. Se ci scrivi o compili il modulo, ti richiamiamo entro un giorno lavorativo. Nessun anticipo di spese: siamo difensori antistatari e chiediamo le spese legali direttamente al Ministero.

Chiama 389 960 7564Scrivi su WhatsAppFai verificare i contratti

Domande frequenti

Sono di ruolo da qualche anno: posso ancora chiedere la RPD delle supplenze brevi?

Sì, per le supplenze degli ultimi cinque anni. Quelle più vecchie sono prescritte, salvo che tu abbia già inviato una richiesta scritta in passato.

Posso chiedere anche la Carta del docente per gli stessi anni?

Spesso sì: anche la Carta del docente è stata riconosciuta ai precari. Conviene valutare insieme tutte le voci non pagate.

Hai fatto supplenze brevi negli ultimi cinque anni? Chiamaci al 389 960 7564 o scrivici dal modulo di contatto o su WhatsApp e allega, se li hai, i cedolini e i contratti: verifichiamo quanto ti spetta. Seguiamo docenti e personale ATA in tutta Italia, anche a distanza: l’incarico si firma online, ci sentiamo in videochiamata e il ricorso si deposita al Tribunale del lavoro competente per la tua sede di servizio. Scopri di più sulla pagina Avvocato per il diritto scolastico. Nessun anticipo di spese: siamo difensori antistatari e chiediamo le spese legali direttamente al Ministero.

I nostri ricorsi: ne hanno parlato

Il Sole 24 Ore · La Scuola Oggi · Orizzonte Scuola · Edscuola

Leggi gli articoli →

Leggi anche: Stipendi di luglio e agosto ai supplenti con contratto al 30 giugno su posto vacante.

Avv. Amedeo Stoppa

A cura dell’Avv. Amedeo Stoppa

Avvocato del Foro di Arezzo · diritto penale, diritto scolastico e privacy

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Aggiornamento: settembre 2026.

Contatti·Informativa privacy·Informativa cookie

P. IVA 02155290519·Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Arezzo·Studio legale ad Arezzo·Avvocati a Sansepolcro