Con un’ordinanza del 27 ottobre 2026 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea se le regole fissate dalla Cassazione nel 2026 sulle ferie non godute dei docenti precari sono compatibili con il diritto europeo. Ecco cosa ha deciso il giudice, quali domande ha posto alla Corte e cosa cambia, oggi, per chi ha fatto o vuole fare ricorso.
I nostri ricorsi: ne hanno parlato
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In breve
- Chi: Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ordinanza del 27 ottobre 2026 (R.G. 5692/2026), causa di una docente con due contratti fino al 30 giugno (2020/21 e 2021/22) che chiede circa 2.240 euro di ferie non godute.
- Cosa chiede alla Corte UE: se è legittimo scalare dall’indennità i giorni di Natale, Pasqua e ponti solo perché previsti dal calendario scolastico, senza un invito individuale del datore di lavoro; e se il docente precario è discriminato rispetto al docente di ruolo.
- Effetti oggi: la causa di Milano è sospesa; per gli altri non cambia nulla in automatico. La prescrizione resta di dieci anni e continua a correre.
Cosa ha deciso il Tribunale di Milano il 27 ottobre 2026
Il giudice del lavoro di Milano doveva decidere quante giornate di ferie non godute il Ministero deve pagare a una docente supplente con contratto fino al 30 giugno. Il Ministero sosteneva che i giorni di sospensione delle lezioni durante l’anno andassero scalati, come stabilito dalla sentenza della Cassazione n. 16525/2026. Invece di decidere, il Tribunale ha sospeso la causa e ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea (art. 267 TFUE), perché la Corte non si è mai pronunciata su un sistema come quello italiano della scuola.
Le due domande alla Corte di Giustizia
- Prima domanda – il calendario basta? Il Tribunale chiede se l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro, letto con l’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, impedisca di detrarre dall’indennità i giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente poteva chiedere le ferie, quando il datore di lavoro non prova di averlo invitato a goderle e di averlo informato che altrimenti le avrebbe perse.
- Seconda domanda – c’è una discriminazione? Il Tribunale chiede se la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/70/CE) impedisca una regola per cui il docente a termine perde definitivamente l’indennità, mentre il docente di ruolo in una situazione comparabile non subisce la stessa perdita; e se la scadenza al 30 giugno o le esigenze organizzative della scuola possano giustificare la differenza.
Perché è importante: il nodo dell’invito a fare le ferie
Secondo la Corte di Giustizia (sentenze Kreuziger e Max-Planck del 6 novembre 2018), il lavoratore perde le ferie non godute solo se il datore di lavoro lo ha messo concretamente in condizione di goderle, invitandolo a farlo e avvisandolo che altrimenti le avrebbe perse. La Cassazione, con la sentenza n. 16525/2026, ha ritenuto che per i giorni di sospensione delle lezioni questo ruolo lo svolga il calendario scolastico regionale. Il Tribunale di Milano dubita che un atto generale come il calendario possa sostituire l’informazione al singolo docente. Se la Corte di Giustizia gli darà ragione, anche quei giorni potrebbero tornare a essere pagati, salvo prova dell’invito.
Cosa cambia oggi per chi ha fatto o vuole fare ricorso
- Nessun effetto automatico: l’ordinanza sospende solo la causa di Milano. Gli altri giudici possono continuare ad applicare la Cassazione oppure, in alcuni casi, attendere la Corte di Giustizia.
- I giorni tra la fine delle lezioni e il 30 giugno vanno già pagati anche secondo la Cassazione, salvo prova di un invito formale del dirigente: su questa parte la questione europea non incide.
- Prescrizione: il diritto si prescrive in dieci anni e ogni anno che passa si perde l’anno scolastico più vecchio. Una diffida al Ministero interrompe la prescrizione.
- Tempi: un rinvio pregiudiziale richiede di solito più di un anno. Ogni caso va comunque valutato sui propri contratti: puoi fare una prima stima con il calcolatore delle ferie non godute e leggere la guida completa al ricorso per le ferie non godute.
Il testo dell’ordinanza è stato pubblicato da La Tecnica della Scuola. Seguiremo la causa davanti alla Corte di Giustizia e aggiorneremo questa pagina.
Domande frequenti
La decisione del Tribunale di Milano cambia già qualcosa per i docenti precari?
Per ora no. L’ordinanza del 27 ottobre 2026 sospende solo la causa di Milano e chiede alla Corte di Giustizia UE di chiarire il diritto europeo. Gli altri giudici continuano ad applicare la sentenza della Cassazione n. 16525/2026, ma possono anche decidere di attendere la risposta della Corte.
Quali giorni di ferie sono in discussione davanti alla Corte di Giustizia?
Soprattutto i giorni di sospensione delle lezioni durante l’anno (vacanze di Natale e di Pasqua, ponti), che la Cassazione considera giorni in cui il docente poteva fare le ferie e che quindi vengono scalati dall’indennità. Il Tribunale di Milano dubita che basti il calendario scolastico, senza un invito individuale del datore di lavoro.
Conviene aspettare la Corte di Giustizia prima di chiedere le ferie non godute?
Aspettare ha un costo: il diritto si prescrive in dieci anni e ogni anno che passa si perde l’anno scolastico più vecchio. Una diffida al Ministero interrompe la prescrizione. Inoltre i giorni tra la fine delle lezioni e il 30 giugno vanno già oggi pagati, salvo prova di un invito formale del dirigente.
Quanto tempo ci vorrà per la risposta della Corte di Giustizia?
Di solito un rinvio pregiudiziale richiede più di un anno. Fino ad allora la causa di Milano resta sospesa.
Riguarda anche chi oggi è docente di ruolo?
Sì, per i contratti a termine degli anni passati. La seconda domanda del Tribunale riguarda proprio la differenza tra il docente a termine, che perde definitivamente le ferie non fatte quando il contratto finisce, e il docente di ruolo, che non subisce la stessa perdita.
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I nostri ricorsi: ne hanno parlato
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Le nostre guide sulle ferie non godute
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Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Aggiornamento: 30 ottobre 2026.



