Il 27 maggio 2026 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha depositato la sentenza n. 16525, seguita dalle sentenze n. 16530 e n. 18590 dello stesso anno, con cui ha messo ordine nel contenzioso sulle ferie non godute dei docenti precari. Non ha cancellato il diritto, ma ne ha ridisegnato i confini. Ecco cosa ha deciso, spiegato in modo semplice, e cosa cambia per chi vuole fare ricorso.
Novità del 30 ottobre 2026: il Tribunale di Milano (ordinanza del 27/10/2026) ha chiesto alla Corte di Giustizia UE se è legittimo scalare dalle ferie dei docenti precari i giorni di Natale, Pasqua e ponti solo in base al calendario scolastico. Cosa cambia per i ricorsi →
I nostri ricorsi: ne hanno parlato
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In breve
- Cosa ha deciso: ai supplenti brevi e a quelli con contratto fino al 30 giugno l’indennità spetta per la differenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni di sospensione delle lezioni del calendario regionale.
- Natale, Pasqua e ponti: sono giorni in cui il docente poteva fare le ferie e si scalano, anche senza un avviso del dirigente.
- Fine delle lezioni – 30 giugno: i giorni si pagano, a meno che il Ministero provi di aver invitato formalmente il docente a fare le ferie, avvertendolo della perdita.
- Festività soppresse: stesse regole delle ferie.
- Il diritto resta: si prescrive in dieci anni.
Perché è intervenuta la Cassazione
Fino al 2026 i giudici erano divisi. Con l’ordinanza n. 11968 del 7 maggio 2025 la stessa Cassazione aveva affermato che l’amministrazione doveva dimostrare di aver invitato il docente a godere delle ferie, con l’espresso avviso della perdita del diritto. Alcune Corti d’appello, come quella di Milano (sentenza n. 1035/2025), riconoscevano il pagamento senza scalare le vacanze; altri giudici lo negavano.
Per risolvere il contrasto, la Corte d’appello di Torino ha chiesto alla Cassazione di pronunciarsi con il rinvio pregiudiziale previsto dall’art. 363-bis del codice di procedura civile. La Corte ha deciso dopo l’udienza pubblica del 20 maggio 2026 (procedimento R.G. n. 883/2026), fissando un principio che ora fa da riferimento per tutti i giudici del lavoro.
Cosa ha deciso la Cassazione, in parole semplici
Il punto di partenza è la legge: i docenti fanno le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni fissati dai calendari scolastici regionali (art. 1, comma 54, della legge n. 228/2012), e per i supplenti il divieto di pagare le ferie non si applica ai giorni che non era possibile fruire (comma 55). Su questa base la Corte distingue tre situazioni:
- Le sospensioni durante l’anno (vacanze di Natale e di Pasqua, ponti e le altre sospensioni del calendario regionale): sono periodi in cui il docente poteva fare le ferie. Si considerano quindi fruite e si scalano dai giorni da pagare, senza bisogno di alcun invito del dirigente.
- Il periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno: il docente può essere impegnato in scrutini, esami e altre attività, quindi le ferie non sono automatiche. Il diritto al pagamento resta, salvo che l’amministrazione dimostri di aver formalmente invitato il docente a fruire delle ferie residue, con l’avvertimento che altrimenti le avrebbe perse. La prova spetta al datore di lavoro.
- Le festività soppresse (le quattro giornate di riposo della legge n. 937/1977): seguono la stessa disciplina e vanno fruite entro la fine dell’anno scolastico o del contratto.
In sintesi: per i docenti supplenti brevi e saltuari, o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, il pagamento spetta per i giorni di ferie maturati che superano le sospensioni delle lezioni durante l’anno. Questi giorni residui non si perdono nel periodo di fine anno, se il dirigente non ha invitato formalmente il docente a fruirne.
Cosa cambia per i ricorsi
- I conteggi vanno fatti anno per anno, sul calendario regionale di ciascun anno e sulle date esatte di ogni contratto.
- Non si possono più chiedere in blocco tutti i giorni maturati: le vacanze durante l’anno vanno scalate.
- Restano terreni concreti su cui agire: il periodo di fine anno scolastico, le supplenze brevi che non comprendevano vacanze e le festività soppresse.
- Conta la documentazione: se la scuola non ha inviato circolari o comunicazioni con l’invito a fare le ferie e l’avvertimento della perdita, i giorni di fine anno vanno pagati.
- Il termine è di dieci anni, e una diffida interrompe la prescrizione.
Per un esempio numerico passo per passo leggi la guida al calcolo delle ferie non godute dei supplenti.
Il caso seguito dal nostro Studio
Pochi giorni prima della Cassazione, il Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro (12 maggio 2026), in una causa seguita dal nostro Studio, aveva condannato il Ministero a pagare a una docente l’indennità sostitutiva per più anni scolastici, rilevando che non aveva prodotto né le richieste di ferie, né le buste paga, né un avviso formale sulla perdita del diritto. Dopo la Cassazione i nuovi ricorsi si impostano sui criteri appena descritti, concentrando la richiesta sui giorni che restano dovuti.
Dopo la Cassazione, nelle cause seguite dallo Studio i tribunali hanno già applicato questi criteri: Verona (n. 634/2026), Bergamo (n. 1065/2026), Firenze (n. 2055/2026) e Rimini (n. 509/2026) hanno scalato le vacanze di Natale e Pasqua; a Firenze e a Rimini sono stati pagati i giorni tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, perché mancava l’invito della scuola; a Verona, Bergamo e Rimini anche le festività soppresse. A Rimini, dal deposito del ricorso alla sentenza, sono passati poco più di due mesi. Le decisioni sono spiegate una per una nella raccolta delle sentenze sulle ferie non godute.
E il decreto PA del 2026?
Il decreto-legge n. 144/2026 (decreto PA) ha cambiato la regola generale sulle ferie nel pubblico impiego, ma vale per le ferie maturate dopo la sua conversione in legge. Per gli anni passati, che sono quelli oggetto dei ricorsi, restano decisivi i principi della Cassazione. Il quadro completo è nella guida sulle ferie non godute dei docenti precari.
Come i Tribunali applicano la sentenza della Cassazione. Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 2055/2026 pubblicata il 25 settembre 2026 in una causa seguita dallo Studio, ha seguito la Cassazione n. 16530/2026: ha scalato le vacanze di Natale e Pasqua, ma ha fatto pagare i giorni tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, perché mancava l’invito formale del dirigente. Questa e altre quattro decisioni sono spiegate nell’articolo sulle sentenze per le ferie non godute dei docenti precari.
Domande frequenti
La Cassazione ha detto che le ferie dei docenti precari non si pagano più?
No. La Cassazione ha confermato il diritto, ma ne ha ristretto i confini: i giorni di vacanza durante l’anno (Natale, Pasqua, ponti) si scalano, mentre i giorni tra la fine delle lezioni e il 30 giugno restano da pagare se il dirigente non ha invitato formalmente il docente a fare le ferie.
Cosa deve provare il Ministero per non pagare?
Per il periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno deve dimostrare di aver invitato formalmente il docente a fruire delle ferie residue, avvertendolo che altrimenti le avrebbe perse. Se manca questa prova, i giorni vanno pagati.
A quali supplenti si applica la sentenza?
Ai docenti supplenti brevi e saltuari e a quelli con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche (30 giugno). Chi ha un contratto annuale fino al 31 agosto, di regola, può fare le ferie in estate.
Le festività soppresse si pagano?
Sì, con le stesse regole delle ferie: vanno fruite entro la fine dell’anno scolastico o del contratto, altrimenti si possono chiedere alle stesse condizioni.
Ho una causa già avviata: cosa succede?
I giudici stanno applicando i criteri fissati dalla Cassazione, quindi i conteggi vanno adeguati: si scalano le sospensioni durante l’anno e si concentra la richiesta sui giorni ancora dovuti.
Entro quando posso chiedere le ferie non godute?
Il diritto si prescrive in dieci anni. Una diffida al Ministero interrompe la prescrizione e mette al sicuro gli anni più vecchi.
Cosa vuol dire «Cassazione 883/2026»?
È il numero di ruolo generale del procedimento (R.G. n. 883/2026), deciso dopo l’udienza del 20 maggio 2026, non il numero della sentenza. La decisione è la sentenza n. 16525/2026 della Sezione Lavoro: quando sui social o sui siti di notizie si legge «Cassazione 883/2026» si parla della stessa pronuncia.
Quanto costa fare ricorso?
Al docente non chiediamo anticipi di spese: lo Studio lavora come difensore antistatario e chiede le spese legali direttamente al Ministero. Le condizioni sono indicate nel preventivo scritto.
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I nostri ricorsi: ne hanno parlato
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Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Riferimenti: Cass., Sez. Lavoro, sentenze n. 16525, 16530 e 18590 del 2026; Cass. ord. n. 11968/2025; art. 1, commi 54-55, legge n. 228/2012; legge n. 937/1977; art. 363-bis c.p.c.; Trib. Arezzo, Sez. Lavoro, 12 maggio 2026. Aggiornamento: ottobre 2026.
Le nostre guide sulle ferie non godute
- Guida completa: chi ha diritto, quanto spetta e come si fa ricorso
- Calcolo: quanti giorni e quanti euro per ogni supplenza
- Calcolatore: inserisci anni e mesi di supplenza e ottieni una stima in un minuto
- Sentenze: le cause vinte dallo Studio e gli importi riconosciuti
- Cassazione 2026: cosa ha deciso la Corte di Cassazione (questa pagina)
- Diffida: il modello per chiedere il pagamento e interrompere la prescrizione
- Legge 174/2026: cosa cambia dal 7 ottobre 2026 e cosa no
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Aggiornamento: settembre 2026.



