La riabilitazione è il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza cancella gli effetti penali di una condanna definitiva. È lo strumento per avere quella che tutti chiamano «fedina penale pulita»: dopo la riabilitazione la condanna non compare più nel certificato del casellario che chiedi tu, per esempio per un lavoro. Non è automatica: va chiesta, dopo un certo numero di anni e solo se ci sono buona condotta e risarcimento del danno.
In breve
- Cosa fa: estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna; la condanna non compare più nel certificato del casellario richiesto dall’interessato.
- Quando: almeno 3 anni dopo che la pena è stata eseguita o si è estinta; 8 anni per i recidivi, 10 per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
- Condizioni: buona condotta effettiva e costante, risarcimento del danno e degli altri obblighi civili (salvo impossibilità dimostrata), nessuna misura di sicurezza in corso.
- Chi decide: il Tribunale di sorveglianza, su domanda dell’interessato. Per chi vive in provincia di Arezzo è quello di Firenze.
- Cosa non fa: non cancella la condanna dal casellario. Magistrati e, in alcuni casi, pubbliche amministrazioni continuano a vederla, con l’annotazione della riabilitazione.
Fedina penale pulita o sporca: cosa vuol dire davvero
«Fedina penale» è il modo comune di indicare il casellario giudiziale, l’archivio del Ministero della Giustizia in cui sono iscritte le condanne definitive e altri provvedimenti penali. Il casellario non si «pulisce»: le iscrizioni restano, di regola, fino a quindici anni dalla morte della persona o fino a cento anni dalla nascita.
Quello che cambia è il certificato, cioè il documento che viene rilasciato a chi lo chiede. Il certificato che chiedi tu, come interessato, non riporta tutto: per legge vi mancano, tra le altre, le condanne con il beneficio della non menzione, quelle per cui è intervenuta la riabilitazione, i decreti penali e i reati estinti con la sospensione condizionale. Avere la «fedina penale pulita» significa quindi, in pratica, avere un certificato senza condanne.
Il casellario non va confuso con il certificato dei carichi pendenti, che indica i procedimenti penali ancora in corso.
Cos’è la riabilitazione e cosa estingue
Secondo l’articolo 178 del codice penale, la riabilitazione estingue le pene accessorie (per esempio l’interdizione dai pubblici uffici) e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga diversamente. Tra gli effetti penali c’è anche il peso della condanna in un eventuale processo futuro: una condanna per cui c’è stata riabilitazione non conta, per esempio, ai fini della recidiva.
Fanno eccezione le pene accessorie perpetue: la riabilitazione non le cancella. Possono però essere dichiarate estinte dopo almeno sette anni dalla riabilitazione, se nel frattempo la persona ha continuato a dare prova di buona condotta.
I requisiti: quando si può chiedere
Il tempo: 3, 8 o 10 anni
Il termine si calcola dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita (cioè scontata o pagata) o si è estinta in altro modo. Sono necessari:
- 3 anni nei casi normali;
- 8 anni per chi è stato dichiarato recidivo, nei casi dei capoversi dell’art. 99 c.p.;
- 10 anni per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, dalla revoca dell’assegnazione alla colonia agricola o alla casa di lavoro.
Se la pena era sospesa (sospensione condizionale), il termine decorre dallo stesso giorno da cui decorre la sospensione: non serve aspettare la fine dei cinque anni. Nel caso particolare della sospensione «breve» dell’art. 163, quarto comma, c.p. (pena non superiore a un anno e danno interamente riparato prima della sentenza di primo grado), la riabilitazione si può ottenere già dopo un anno.
Se la condanna comprendeva anche una multa o un’ammenda, anche questa deve essere stata pagata o essersi estinta: finché la pena non è eseguita, il termine non parte.
La buona condotta
La legge chiede «prove effettive e costanti di buona condotta» per tutto il periodo. Il Tribunale guarda allo stile di vita della persona: il lavoro, la famiglia, l’assenza di nuove denunce o condanne, i rapporti con l’ambiente in cui vive. Per questo la domanda va preparata con documenti concreti, come contratti di lavoro, buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro, attività di volontariato.
Il risarcimento del danno
La riabilitazione non si concede se non sono state adempiute le obbligazioni civili derivanti dal reato, a cominciare dal risarcimento della persona offesa. È fatto salvo il caso in cui la persona dimostri di essere stata davvero nell’impossibilità di farlo, per esempio per gravi difficoltà economiche documentate. Se la persona offesa non ha chiesto nulla, conviene comunque verificarlo con l’Avvocato prima di presentare la domanda.
Nessuna misura di sicurezza in corso
Non si può ottenere la riabilitazione mentre si è sottoposti a una misura di sicurezza, salvo l’espulsione dello straniero e la confisca.
Come si presenta la domanda
- Si verifica il certificato del casellario, per sapere esattamente quali condanne risultano e quando le pene sono state eseguite.
- Si controllano i requisiti: anni trascorsi, multe pagate, risarcimento, eventuali misure di sicurezza.
- Si prepara l’istanza al Tribunale di sorveglianza del luogo di residenza, indicando gli elementi da cui risultano le condizioni di legge e allegando i documenti (art. 683 c.p.p.).
- Il Tribunale raccoglie informazioni, di solito anche tramite le forze dell’ordine, e decide senza udienza, con ordinanza.
- Contro l’ordinanza si può fare opposizione allo stesso Tribunale entro 15 giorni dalla notifica.
Se la domanda viene respinta perché manca la buona condotta, non può essere ripresentata prima di due anni da quando il rigetto è diventato definitivo. Per questo è meglio presentarla quando tutti i requisiti sono chiari e documentati.
Chi ha redditi bassi può chiedere il patrocinio a spese dello Stato anche per questo procedimento.
Cosa cambia dopo la riabilitazione
- La condanna non compare più nel certificato del casellario richiesto dall’interessato (art. 24 d.P.R. 313/2002), quello che di solito si presenta a un datore di lavoro privato.
- Si estinguono le pene accessorie temporanee e gli altri effetti penali della condanna.
- La condanna resta iscritta nel casellario: la vedono i magistrati e può comparire, con l’annotazione della riabilitazione, nei certificati che le pubbliche amministrazioni chiedono per i propri procedimenti.
La riabilitazione può essere revocata: succede di diritto se, entro sette anni, la persona riabilitata commette un delitto non colposo per cui le viene inflitta la reclusione per almeno due anni o una pena più grave (art. 180 c.p.).
Quando la condanna non compare già nel certificato
In molti casi la condanna non risulta nel certificato richiesto dall’interessato anche senza riabilitazione. Prima di presentare una domanda conviene quindi controllare la propria situazione:
- Non menzione (art. 175 c.p.): il giudice può concederla con la prima condanna a una pena detentiva fino a due anni o a una pena pecuniaria entro i limiti di legge. Viene revocata se la persona commette un nuovo delitto.
- Sospensione condizionale (art. 167 c.p.): se nei cinque anni (due per le contravvenzioni) non si commettono altri reati di un certo tipo e si rispettano gli obblighi, il reato si estingue.
- Patteggiamento: le sentenze di applicazione della pena entro i limiti di legge non compaiono nel certificato dell’interessato; dopo cinque anni (due per le contravvenzioni) senza nuovi reati della stessa indole, il reato si estingue con ogni effetto penale (art. 445 c.p.p.).
- Decreto penale di condanna: non compare nel certificato richiesto dall’interessato.
- Messa alla prova: con l’esito positivo il reato si estingue (art. 168-ter c.p.) e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2018, non compare nel certificato dell’interessato.
- Affidamento in prova: l’esito positivo estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale, salvo le pene accessorie perpetue (art. 47, comma 12, legge 354/1975).
Anche in questi casi, però, la condanna estinta può contare in un futuro processo, per esempio per la recidiva, se la causa di estinzione non riguarda anche gli effetti penali. La riabilitazione elimina anche questi effetti: è questo il motivo per cui a volte conviene chiederla comunque.
Fedina penale e lavoro
Un datore di lavoro privato non può chiedere direttamente il tuo certificato al casellario. Può chiederti di presentarlo, e in quel caso consegni il certificato che chiedi tu, senza le condanne riabilitate. Fa eccezione chi deve assumere personale per attività con contatti diretti e regolari con minori: in quel caso il datore di lavoro chiede un certificato specifico, che riguarda solo alcuni reati contro i minori (art. 25-bis d.P.R. 313/2002).
Diverso è il caso dei concorsi pubblici e degli altri rapporti con la pubblica amministrazione: l’amministrazione può ottenere certificati con più informazioni, e spesso il bando chiede di dichiarare tutte le condanne riportate. Prima di compilare una dichiarazione di questo tipo è bene leggere con attenzione il bando e, nel dubbio, farsi consigliare.
Come chiedere il certificato del casellario
- Dove: all’ufficio del casellario presso una Procura della Repubblica, anche con prenotazione online sul sito del Ministero della Giustizia (certificaticasellario.giustizia.it). Può ritirarlo anche un’altra persona con delega e copia del documento.
- Costo: marca da bollo da 16 euro più 3,92 euro di diritti; per il rilascio urgente i diritti sono 7,84 euro.
- Validità: sei mesi dal rilascio.
Riabilitazione per chi vive ad Arezzo e Sansepolcro
Per chi ha la residenza in provincia di Arezzo, compresa la Valtiberina, la domanda di riabilitazione si presenta al Tribunale di sorveglianza di Firenze, competente per il distretto della Corte d’Appello di Firenze, di cui fa parte Arezzo. Lo Studio verifica il certificato e i requisiti, raccoglie i documenti e prepara l’istanza: vedi la pagina dell’Avvocato penalista ad Arezzo.
Domande frequenti
Dopo quanti anni si può chiedere la riabilitazione?
Dopo almeno tre anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita o si è estinta. Il termine sale a otto anni per i recidivi e a dieci per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Con la sospensione condizionale il termine parte dallo stesso giorno della sospensione.
La riabilitazione cancella la condanna dal casellario?
No. La condanna resta iscritta nel casellario giudiziale, ma non compare più nel certificato richiesto dall’interessato e perde i suoi effetti penali.
Devo aver risarcito il danno?
Sì. Le obbligazioni civili derivanti dal reato devono essere state adempiute, salvo che tu dimostri di essere stato nell’impossibilità di farlo.
La riabilitazione è automatica?
No. Va chiesta con un’istanza al Tribunale di sorveglianza del luogo di residenza, che decide senza udienza. Contro la decisione si può fare opposizione entro 15 giorni.
Se la domanda viene respinta, posso ripresentarla?
Sì. Se è stata respinta per mancanza di buona condotta, però, bisogna aspettare due anni da quando il rigetto è diventato definitivo.
Con la riabilitazione si torna incensurati?
In parte. Con la riabilitazione si estinguono le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna (art. 178 c.p.) e la condanna non compare più nel certificato che la persona chiede per sé, per esempio per un lavoro. La condanna però resta iscritta nel casellario giudiziale e l’autorità giudiziaria continua a vederla: per questo, in senso tecnico, non si torna «incensurati».
Quanto costa la riabilitazione per pulire la fedina penale?
Per l’istanza al Tribunale di sorveglianza non si paga il contributo unificato, che riguarda le cause civili: di solito bastano i certificati e i documenti da allegare. Il costo principale è l’eventuale compenso dell’Avvocato, da concordare con un preventivo scritto; chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato. Tra le condizioni c’è anche il risarcimento del danno, se non è già stato fatto.
Quanto dura la fedina penale sporca?
Le condanne restano iscritte nel casellario giudiziale fino agli 80 anni di età o alla morte (art. 5 d.P.R. 313/2002). Molte però non compaiono più nel certificato chiesto dal privato, per esempio dopo la riabilitazione o con il beneficio della non menzione.
Si può chiedere la fedina penale online?
Si può prenotare online sul sito certificaticasellario.giustizia.it e poi ritirare il certificato all’ufficio del casellario presso una Procura, anche tramite una persona delegata. Servono una marca da bollo da 16 euro e i diritti di 3,92 euro.
Hai una condanna e vuoi la fedina penale pulita? Chiamaci al 389 960 7564 o scrivici su WhatsApp: verifichiamo se ci sono i requisiti e quali documenti servono. Vedi anche la pagina dell’Avvocato penalista ad Arezzo.
Riferimenti: artt. 99, 106, 163, 167, 168-ter, 175, 178, 179 e 180 c.p.; artt. 445, 667, 677, 678 e 683 c.p.p.; art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 5, 24, 25-bis e 28 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313; art. 75 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; Corte costituzionale, sentenza n. 231/2018. Testi verificati a ottobre 2026.
Dove siamo: lo Studio ha sede a Sansepolcro, in via XXV Aprile 62, e segue clienti di Arezzo e di tutta la provincia, in studio o in videochiamata: vedi la pagina Avvocati ad Arezzo.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Aggiornamento: ottobre 2026.



