Quando una condanna diventa definitiva, il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione, il cosiddetto ordine di carcerazione. Se la pena da scontare non supera 4 anni, di regola l’ordine viene sospeso: non si entra in carcere e dalla notifica ci sono 30 giorni per chiedere al tribunale di sorveglianza una misura alternativa, come l’affidamento in prova ai servizi sociali o la detenzione domiciliare. È un termine da non perdere: se l’istanza non arriva in tempo, la pena si sconta in carcere.
In breve
- Il limite: pena da scontare fino a 4 anni, anche come residuo di una pena maggiore; limiti più alti per chi è tossicodipendente o alcoldipendente.
- Il termine: 30 giorni dalla notifica dell’ordine e del decreto di sospensione, che arrivano al condannato e al difensore.
- Una sola possibilità: per la stessa condanna la sospensione si ottiene una volta sola.
- Nell’attesa: si resta liberi fino alla decisione; se l’istanza manca, è inammissibile o viene respinta, l’ordine viene eseguito.
- Esclusi: i reati dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, il furto in abitazione e con strappo, l’incendio boschivo e chi è in custodia cautelare in carcere quando la sentenza diventa definitiva.
Cos’è l’ordine di carcerazione e quando viene sospeso
L’art. 656 del codice di procedura penale regola l’esecuzione delle pene detentive. Quando la sentenza di condanna diventa definitiva, il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione. Se però la pena detentiva, anche come residuo di una pena maggiore, non supera i limiti fissati dalla legge, il pubblico ministero sospende l’esecuzione e notifica l’ordine e il decreto di sospensione al condannato e al suo difensore.
Il limite generale è di 4 anni. Il testo della norma parla di 3 anni, ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 41 del 2018, lo ha portato a 4, allineandolo all’affidamento in prova. Per chi è tossicodipendente o alcoldipendente valgono limiti più alti:
- 6 anni, per i casi previsti dagli artt. 90 e 94 del d.P.R. 309/1990 (sospensione della pena e affidamento in prova terapeutico);
- 8 anni, 4 per i reati dell’art. 4-bis, per la nuova detenzione domiciliare in un programma residenziale introdotta dalla legge 5 agosto 2026, n. 140, in vigore dal 21 agosto 2026: in questo caso decide il magistrato di sorveglianza entro 45 giorni.
I 30 giorni: cosa succede e cosa fare
Dalla notifica il condannato, o il suo difensore, ha 30 giorni per presentare l’istanza di misura alternativa. L’istanza si deposita presso il pubblico ministero che ha emesso l’ordine, che la trasmette al tribunale di sorveglianza competente. I documenti si possono depositare fino a 5 giorni prima dell’udienza; la legge prevede che il tribunale decida tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno dal ricevimento dell’istanza.
Fino alla decisione la sospensione resta in vigore: non si entra in carcere. Se invece l’istanza non viene presentata nei 30 giorni, oppure il tribunale la dichiara inammissibile o la respinge, il pubblico ministero revoca la sospensione e l’ordine viene eseguito.
Attenzione: per la stessa condanna la sospensione si ottiene una volta sola, anche se poi si presenta una nuova istanza. Per questo l’istanza va preparata bene fin dall’inizio, con tutti i documenti.
Le misure alternative che si possono chiedere
Affidamento in prova ai servizi sociali
È la misura più ampia: la pena si sconta fuori dal carcere, seguiti dall’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), rispettando le prescrizioni fissate dal tribunale su abitazione, lavoro, orari, spostamenti e frequentazioni (art. 47 dell’ordinamento penitenziario, legge 354/1975).
- Si può chiedere per pene fino a 3 anni.
- Fino a 4 anni, anche come residuo, se nell’anno precedente la domanda il condannato ha tenuto un comportamento che permette al tribunale un giudizio positivo, sia in libertà, sia in custodia cautelare, sia scontando la pena (art. 47, comma 3-bis).
- Se la prova va bene, la pena è estinta e con essa ogni altro effetto penale, salvo le pene accessorie perpetue (art. 47, comma 12).
Detenzione domiciliare
La pena si sconta a casa o in un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza (art. 47-ter dell’ordinamento penitenziario).
- Fino a 4 anni la possono chiedere: la donna incinta o madre di figli sotto i 10 anni con lei conviventi; il padre, se la madre è deceduta o impossibilitata ad assistere i figli; chi è in condizioni di salute particolarmente gravi; chi ha più di 60 anni ed è inabile, anche in parte; chi ha meno di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, studio, lavoro o famiglia.
- Fino a 2 anni la può chiedere chiunque, quando non ci sono i presupposti per l’affidamento in prova e la misura è idonea a evitare il pericolo di nuovi reati; sono esclusi i reati dell’art. 4-bis.
- Per chi ha compiuto 70 anni valgono regole particolari.
Affidamento in prova in casi particolari (terapeutico): tossicodipendenti e alcoldipendenti
Chi segue o vuole seguire un programma di recupero può chiedere l’affidamento in prova terapeutico per pene fino a 6 anni. Dal 21 agosto 2026, con la legge n. 140/2026, c’è anche la detenzione domiciliare in un programma residenziale, per pene residue fino a 8 anni (4 per i reati dell’art. 4-bis). Alla domanda vanno allegati, a pena di inammissibilità, il legame tra la dipendenza e il reato, il programma terapeutico e la valutazione sulla dipendenza attuale.
Come si prepara un’istanza che funziona
Il tribunale di sorveglianza valuta la persona, non solo il reato: per chi è libero, l’UEPE svolge un’osservazione e riferisce al tribunale. Per questo conviene allegare all’istanza:
- un contratto o una dichiarazione di lavoro, o la prova della ricerca di un’occupazione;
- un domicilio stabile e, se si vive con altri, la loro disponibilità ad accogliere;
- la situazione familiare, ad esempio figli o persone a carico;
- eventuali certificati medici o il programma terapeutico;
- quanto fatto, se possibile, in favore della vittima del reato: la legge chiede all’affidato di adoperarsi per lei.
Prima della condanna definitiva: le pene sostitutive
Se il processo non è ancora finito, ci sono strade per evitare il carcere già con la sentenza. Dalla riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) il giudice può sostituire una pena detentiva breve con una pena sostitutiva (art. 20-bis del codice penale): semilibertà o detenzione domiciliare sostitutiva per pene fino a 4 anni, lavoro di pubblica utilità sostitutivo fino a 3 anni, pena pecuniaria sostitutiva fino a 1 anno. A seconda del reato, altre possibilità sono la messa alla prova e il patteggiamento.
La liberazione anticipata
Chi sconta la pena e partecipa all’opera di rieducazione ha diritto a una riduzione di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata (art. 54 dell’ordinamento penitenziario). Nel calcolo conta anche il periodo trascorso in custodia cautelare o in detenzione domiciliare.
Cosa fare se ti è arrivato l’ordine di carcerazione
- Guarda la data di notifica e segna la scadenza dei 30 giorni.
- Mandaci l’ordine di esecuzione, il decreto di sospensione e la sentenza, anche in foto.
- Raccogliamo insieme i documenti su lavoro, casa e famiglia.
- Depositiamo l’istanza e ti seguiamo fino all’udienza davanti al tribunale di sorveglianza.
Se hai redditi bassi puoi chiedere il patrocinio a spese dello Stato, che si applica anche nella fase dell’esecuzione e nei procedimenti di sorveglianza.
Ordine di carcerazione ad Arezzo e Sansepolcro
Per le condanne pronunciate dal Tribunale di Arezzo, di regola l’ordine lo emette la Procura di Arezzo e sull’istanza decide il Tribunale di sorveglianza di Firenze, competente per la Toscana. Lo Studio ha sede a Sansepolcro e segue anche chi vive ad Arezzo, in Valtiberina e in Valdarno, con incontri in studio o in videochiamata.
Domande frequenti
Quanti giorni ho per chiedere l’affidamento in prova dopo l’ordine di carcerazione?
30 giorni dalla notifica dell’ordine e del decreto di sospensione. L’istanza si presenta al pubblico ministero che ha emesso l’ordine, che la trasmette al tribunale di sorveglianza.
Cosa succede se non presento l’istanza entro 30 giorni?
Il pubblico ministero revoca la sospensione e l’ordine viene eseguito: la pena si inizia a scontare in carcere. Una misura alternativa si può chiedere anche dopo, ma da detenuti.
Mentre aspetto la decisione del tribunale posso restare a casa?
Sì. Se l’istanza è stata presentata in tempo, la sospensione resta in vigore fino alla decisione del tribunale di sorveglianza.
Con una condanna a 4 anni posso avere l’affidamento in prova?
Sì, se nell’anno precedente la domanda hai tenuto un comportamento che permette al tribunale un giudizio positivo (art. 47, comma 3-bis, dell’ordinamento penitenziario). Fino a 3 anni vale il limite ordinario.
L’affidamento in prova cancella la condanna?
Se la prova va bene, la pena è estinta e con essa ogni altro effetto penale, salvo le pene accessorie perpetue.
Quante volte si può ottenere l’affidamento in prova?
La legge non fissa un numero massimo: si può chiedere anche per condanne diverse, se ci sono i requisiti. Ci sono però due limiti (art. 58-quater dell’ordinamento penitenziario): se una misura alternativa è stata revocata per il comportamento della persona, per tre anni non se ne può ottenere un’altra; a chi è stata applicata la recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.) l’affidamento in prova si concede di regola una sola volta. Ogni caso va valutato sul certificato del casellario e sulla posizione giuridica.
Si può chiedere l’affidamento in prova da libero?
Sì. Se la pena da scontare non supera i limiti di legge (di regola 4 anni), l’ordine di carcerazione viene sospeso e si hanno 30 giorni per presentare l’istanza: in attesa della decisione si resta liberi (art. 656, comma 5, c.p.p.).
Affidamento in prova ai servizi sociali: in cosa consiste?
Si sconta la pena fuori dal carcere, seguendo un programma con l’ufficio per l’esecuzione penale esterna (UEPE) e rispettando prescrizioni su residenza, lavoro, orari (anche notturni) e frequentazioni. Se va bene, la pena e gli altri effetti penali si estinguono.
Quanto tempo ci vuole per la decisione sull’affidamento in prova?
La legge prevede che il Tribunale di sorveglianza decida entro 45 giorni dall’istanza (art. 656, comma 6, c.p.p.), ma è un termine non vincolante: nella pratica possono passare diversi mesi, durante i quali di regola si resta liberi.
Ti è arrivato un ordine di carcerazione sospeso? Chiamaci al 389 960 7564 o scrivici su WhatsApp con la foto dell’ordine e la data di notifica: controlliamo subito i termini e quale misura conviene chiedere. Scopri di più sulla pagina Avvocato penalista ad Arezzo.
Riferimenti: art. 656 c.p.p.; artt. 47, 47-ter e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; Corte costituzionale, sentenza n. 41/2018; artt. 90, 94 e 94-ter d.P.R. 309/1990; legge 5 agosto 2026, n. 140 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026); art. 20-bis c.p.; art. 75 d.P.R. 115/2002.
Dove siamo: lo Studio ha sede a Sansepolcro, in via XXV Aprile 62, e segue clienti di Arezzo e di tutta la provincia, in studio o in videochiamata: vedi la pagina Avvocati ad Arezzo.
Dopo l’affidamento in prova: se la prova va bene, si estinguono la pena e gli altri effetti penali. Per sapere cosa resta nel casellario e come ottenere la «fedina penale pulita» anche per altre condanne, leggi la guida sulla riabilitazione penale.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Aggiornamento: ottobre 2026.



