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Diritto penaleLesioni, percosse e minacce: cosa si rischia e cosa fare

Uno schiaffo durante una lite, un pugno fuori da un locale, una frase come «te la faccio pagare» detta davanti a testimoni: percosse, lesioni e minacce sono i reati più comuni nella vita di tutti i giorni. Hanno pene, regole e giudici diversi, e quasi sempre dipendono da una querela da presentare entro tre mesi. Ecco come si distinguono, cosa si rischia e cosa conviene fare, sia se li hai subiti sia se ti accusano di averli commessi.

In breve

  • Percosse: colpire qualcuno senza causargli una malattia. Reclusione fino a sei mesi o multa fino a 309 euro.
  • Lesioni: colpire qualcuno causandogli una malattia, anche lieve (per esempio una prognosi del pronto soccorso). Reclusione da sei mesi a tre anni; molto di più se le lesioni sono gravi o gravissime.
  • Minaccia: prospettare a qualcuno un male ingiusto. Multa fino a 1.032 euro; se la minaccia è grave, reclusione fino a un anno.
  • Querela: nella maggior parte dei casi serve la querela della persona offesa, da presentare entro tre mesi da quando si è saputo del fatto.
  • Giudice: i casi più comuni vanno davanti al giudice di pace, che non può applicare il carcere; quelli più gravi davanti al Tribunale.

Percosse, lesioni e minacce: le differenze

La linea di confine tra percosse e lesioni è la malattia. Se una persona viene colpita ma non riporta alcuna conseguenza, si parla di percosse (art. 581 c.p.). Se invece il colpo provoca una malattia nel corpo o nella mente, anche solo per pochi giorni, il reato è quello di lesione personale (art. 582 c.p.). In pratica, il documento che fa la differenza è quasi sempre il referto medico: una prognosi di guarigione, anche breve, indica una lesione.

La minaccia (art. 612 c.p.) non richiede alcun contatto fisico: è sufficiente prospettare a qualcuno un male ingiusto, con parole, gesti o messaggi, compresi quelli su WhatsApp o sui social. Non conta che chi minaccia abbia davvero intenzione di farlo: conta che la frase sia idonea a spaventare.

Spesso i tre reati si presentano insieme, per esempio in una lite che degenera. In questi casi ognuno segue le proprie regole, e il procedimento può riguardarli tutti.

Le pene previste

Percosse

Reclusione fino a sei mesi oppure multa fino a 309 euro. La norma non si applica quando la violenza fa già parte di un altro reato, per esempio una rapina o una resistenza a pubblico ufficiale.

Lesioni lievi

Reclusione da sei mesi a tre anni. È il caso più frequente: un livido, una contusione, una ferita con pochi giorni di prognosi.

Lesioni gravi e gravissime

La lesione è grave, con la reclusione da tre a sette anni, se provoca una malattia che mette in pericolo la vita oppure una malattia o un’incapacità di svolgere le normali occupazioni per più di quaranta giorni, o se indebolisce in modo permanente un senso o un organo (art. 583 c.p.). È gravissima, con la reclusione da sei a dodici anni, se provoca per esempio una malattia insanabile, la perdita di un senso o di un arto, o una grave difficoltà permanente nel parlare. Sono poi previste aggravanti specifiche, per esempio quando il fatto è commesso con armi o contro determinate persone.

Minaccia

Multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave (per il contenuto, per il contesto o per chi la pronuncia) oppure è fatta con armi, da persona travisata, da più persone riunite o con scritti anonimi, la pena è la reclusione fino a un anno.

Serve la querela? Querela o procedimento d’ufficio

Dopo la riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) quasi tutti questi reati sono procedibili a querela: senza una querela della persona offesa il processo non parte.

  • Percosse: sempre a querela, salvo un’aggravante specifica prevista dalla legge.
  • Lesioni: a querela, ma si procede d’ufficio se ricorrono alcune aggravanti (per esempio lesioni gravi o gravissime, uso di armi, fatti contro determinate persone) oppure se la malattia supera i venti giorni e la vittima è incapace per età o infermità.
  • Minaccia: a querela, ma d’ufficio se è fatta con armi o nei modi più gravi indicati dalla legge, se è grave e ci sono aggravanti a effetto speciale, oppure se la vittima è incapace per età o infermità.

La querela si presenta entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto (art. 124 c.p.). Si può presentare ai Carabinieri, alla Polizia o direttamente in Procura, anche tramite l’Avvocato. Come si scrive e cosa deve contenere lo spieghiamo nella guida su querela e denuncia.

Quando il fatto avviene in famiglia o tra conviventi, o si ripete nel tempo, il quadro può cambiare completamente: possono esserci i reati di maltrattamenti in famiglia o di atti persecutori (stalking), con regole e tutele diverse.

Giudice di pace o Tribunale?

Per molti di questi reati il giudice competente è il giudice di pace (art. 4 d.lgs. 274/2000): le percosse, la minaccia semplice e le lesioni procedibili a querela. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito, dopo la riforma Cartabia, che spettano al giudice di pace anche le lesioni procedibili a querela con malattia tra i venti e i quaranta giorni.

Restano invece al Tribunale la minaccia grave, le lesioni procedibili d’ufficio e le lesioni commesse contro familiari, il coniuge o il convivente.

La differenza è importante. Il giudice di pace non può applicare il carcere: può condannare a una pena pecuniaria e, nei casi più seri, alla permanenza domiciliare o al lavoro di pubblica utilità. Prima del processo, inoltre, deve tentare la conciliazione tra le parti.

Come si può chiudere il procedimento

Molti procedimenti per lesioni, percosse e minacce non arrivano a una condanna. Le strade più frequenti sono queste.

  • Remissione della querela (art. 152 c.p.): la persona offesa ritira la querela e il reato si estingue. Dopo la riforma Cartabia vale come remissione anche la mancata comparizione del querelante citato come testimone, senza un giustificato motivo; non vale se il querelante è minorenne, incapace o in condizione di particolare vulnerabilità.
  • Risarcimento e condotte riparatorie: davanti al Tribunale il reato si estingue se, entro l’apertura del dibattimento, il danno è stato integralmente riparato con risarcimento e restituzioni (art. 162-ter c.p.). Davanti al giudice di pace esiste un meccanismo simile (art. 35 d.lgs. 274/2000).
  • Particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p. e art. 34 d.lgs. 274/2000): se l’offesa è minima e il comportamento non è abituale, il giudice può non punire. Non vale, per esempio, quando la condotta è stata crudele o ha approfittato della debolezza della vittima.
  • Messa alla prova: per i reati di competenza del Tribunale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, che se va bene estingue il reato.

Cosa fare se hai subito lesioni, percosse o minacce

  1. Fatti visitare subito, al pronto soccorso o dal medico, e conserva il referto: è la prova principale della lesione e della sua durata.
  2. Raccogli le prove: fotografie delle ferite, nomi e numeri dei testimoni, messaggi, registrazioni, eventuali video di telecamere della zona (vanno chiesti presto, perché spesso vengono cancellati dopo pochi giorni).
  3. Presenta la querela entro tre mesi, con l’Avvocato o direttamente alle forze dell’ordine. Se aspetti troppo, il diritto si perde.
  4. Chiedi il risarcimento: puoi costituirti parte civile nel processo penale oppure agire davanti al giudice civile. Il risarcimento comprende spese mediche, giorni di malattia, danno biologico e morale.

Se hai un reddito basso puoi chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

Cosa fare se ti accusano di lesioni, percosse o minacce

  1. Non contattare la persona offesa per «chiarire»: un messaggio sbagliato può diventare una nuova prova a tuo carico, o una nuova minaccia.
  2. Leggi con attenzione gli atti che ricevi: un avviso di garanzia, un avviso di conclusione delle indagini, una citazione davanti al giudice di pace o un decreto penale di condanna hanno termini precisi, a volte di pochi giorni.
  3. Valuta con l’Avvocato le soluzioni: legittima difesa o altre circostanze a tuo favore, remissione della querela, risarcimento, particolare tenuità, messa alla prova. Spesso un accordo serio sul risarcimento chiude il procedimento prima del processo.
  4. Conserva anche tu le prove: referti se sei rimasto ferito a tua volta, messaggi, testimoni. Nelle liti le versioni sono spesso opposte, e le querele reciproche sono frequenti.

Lesioni, percosse e minacce ad Arezzo e Sansepolcro

Per i fatti avvenuti in provincia di Arezzo, compresa la Valtiberina, i procedimenti si svolgono davanti al Giudice di pace o al Tribunale di Arezzo, a seconda del reato. Lo Studio assiste sia le persone offese, per la querela e il risarcimento, sia le persone indagate o imputate, in tutte le fasi: vedi la pagina dell’Avvocato penalista ad Arezzo e quella dello Studio a Sansepolcro.

Lesioni personali colpose e aggravate, minacce verbali, di morte e a pubblico ufficiale

  • Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.): sono quelle provocate senza volerlo, per imprudenza o negligenza, come in un infortunio sul lavoro o per un errore medico. Di regola serve la querela; per le lesioni gravi o gravissime legate alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro si procede d’ufficio. Quelle causate alla guida sono lesioni stradali (art. 590-bis c.p.).
  • Lesioni personali aggravate: la pena aumenta, per esempio, se il fatto è commesso con armi, per motivi futili o contro un familiare o il partner; in molti di questi casi si procede d’ufficio.
  • Minacce verbali e minacce di morte: la minaccia può essere fatta a voce, per iscritto, con un messaggio o con un gesto. Quando è grave, come una minaccia di morte, la pena è più alta (art. 612, comma 2, c.p.).
  • Minacce a pubblico ufficiale: minacciare un pubblico ufficiale per costringerlo a fare o a non fare un atto del suo ufficio è un reato diverso e più grave, la violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e perseguibile d’ufficio.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra percosse e lesioni?

Le percosse sono un colpo che non provoca alcuna malattia; le lesioni provocano una malattia nel corpo o nella mente, anche lieve. Di solito la differenza risulta dal referto medico e dai giorni di prognosi.

Entro quanto tempo si presenta la querela?

Entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto. Dopo questo termine la querela non è più ammessa, salvo che il reato sia procedibile d’ufficio.

Per una minaccia su WhatsApp si può fare querela?

Sì. La minaccia può essere fatta anche con messaggi, vocali o post sui social. È importante conservare i messaggi e fare degli screenshot che mostrino il numero o il profilo di chi li ha inviati.

Per le lesioni lievi si va in carcere?

Davanti al giudice di pace il carcere non è previsto: le pene sono pecuniarie o, nei casi più seri, la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità. Davanti al Tribunale la pena è la reclusione, ma esistono la sospensione condizionale, le pene sostitutive e varie possibilità di chiudere il procedimento prima.

Se la persona offesa ritira la querela, il processo finisce?

Sì, se il reato è procedibile a querela: la remissione accettata dall’imputato estingue il reato. Se invece si procede d’ufficio, il ritiro della querela non ferma il processo.

Cosa sono le lesioni personali?

Sono il reato di chi provoca a un’altra persona una malattia nel corpo o nella mente (art. 582 c.p.). Si distinguono in lievissime, lievi, gravi e gravissime in base alla durata della malattia e alle conseguenze; quelle provocate senza volerlo sono lesioni colpose (art. 590 c.p.).

Le minacce verbali sono reato?

Sì: la minaccia è reato anche se fatta solo a parole, al telefono o con un messaggio, quando prospetta un male ingiusto (art. 612 c.p.). Le minacce gravi, come quelle di morte, sono punite più severamente.

Hai subito un’aggressione o una minaccia, oppure ti hanno denunciato? Chiamaci al 389 960 7564 o scrivici su WhatsApp: verifichiamo i termini e le possibilità concrete del tuo caso. Vedi anche la pagina dell’Avvocato penalista ad Arezzo.

Riferimenti: artt. 124, 131-bis, 152, 162-ter, 581, 582, 583, 585 e 612 c.p.; artt. 4, 34, 35 e 52 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia); Corte di cassazione, Sezioni Unite, udienza del 14 dicembre 2023, sulla competenza per le lesioni procedibili a querela. Testi verificati a ottobre 2026.

Dove siamo: lo Studio ha sede a Sansepolcro, in via XXV Aprile 62, e segue clienti di Arezzo e di tutta la provincia, in studio o in videochiamata: vedi la pagina Avvocati ad Arezzo.

Avv. Edoardo Stoppa

A cura dell’Avv. Edoardo Stoppa

Avvocato a Sansepolcro e Arezzo · diritto penale e civile, esecuzioni immobiliari e incidenti stradali

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Aggiornamento: ottobre 2026.

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