Chi riceve una lettera di licenziamento ha poco tempo per reagire: la legge concede 60 giorni per contestarlo per iscritto. Chi lascia scadere il termine perde, nella grande maggioranza dei casi, la possibilità di far valere davanti al giudice che il licenziamento era illegittimo.
Il primo termine: 60 giorni
Per l’art. 6 della legge 604/1966, il licenziamento va impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, con qualsiasi atto scritto, anche fuori dal processo, che renda chiara la volontà del lavoratore di contestarlo. Basta una lettera, meglio se inviata con PEC o raccomandata, firmata dal lavoratore, dal sindacato o dall’Avvocato.
Il secondo termine: 180 giorni
Dopo l’impugnazione, entro i successivi 180 giorni bisogna depositare il ricorso al giudice del lavoro oppure chiedere il tentativo di conciliazione o di arbitrato. Se la conciliazione viene rifiutata o non si trova un accordo, il ricorso va depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Rispettare il primo termine non basta: chi manca il secondo perde comunque il diritto.
I motivi del licenziamento
Il datore di lavoro deve indicare i motivi nella lettera. In sintesi, il licenziamento può essere per giusta causa (un fatto così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto), per giustificato motivo soggettivo (un notevole inadempimento del lavoratore) o per giustificato motivo oggettivo (ragioni legate all’organizzazione dell’azienda, come la soppressione del posto). Se i motivi non esistono, non sono provati o non sono proporzionati, il licenziamento è illegittimo.
Il licenziamento disciplinare
Quando il licenziamento dipende da un comportamento del lavoratore, deve essere preceduto da una contestazione scritta dell’addebito e il lavoratore ha almeno cinque giorni per difendersi, anche chiedendo di essere sentito con l’assistenza di un rappresentante sindacale (art. 7 dello Statuto dei lavoratori). Già in questa fase l’aiuto di un Avvocato può fare la differenza.
Il licenziamento a voce
Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto: quello intimato solo a voce è inefficace. Anche in questo caso è bene farsi assistere subito, per documentare quanto accaduto e tutelare i propri diritti.
Che cosa si può ottenere
Dipende dal motivo del licenziamento, dalle dimensioni dell’azienda e dalla data di assunzione: prima o dopo il 7 marzo 2015, quando sono entrate in vigore le regole del cosiddetto Jobs Act. Nei casi più gravi, come il licenziamento discriminatorio o nullo, spetta la reintegrazione nel posto di lavoro; negli altri casi, di regola, un’indennità economica legata all’anzianità di servizio. Negli ultimi anni la Corte costituzionale è intervenuta più volte su queste regole: ogni caso va valutato con le norme aggiornate.
NASpI e competenze di fine rapporto
Chi perde il lavoro involontariamente, anche per licenziamento, può chiedere all’INPS la NASpI, l’indennità di disoccupazione, entro 68 giorni dalla fine del rapporto. Impugnare il licenziamento non impedisce di chiederla. Alla cessazione spettano comunque il TFR, le ferie maturate e non godute e le altre competenze di fine rapporto.
Cosa fare subito
- Annota la data in cui hai ricevuto la lettera e conservala, con la busta o la ricevuta della PEC.
- Non firmare accordi o rinunce senza averli fatti leggere: quelli sottoscritti in sede protetta, ad esempio sindacale, non si possono più contestare.
- Raccogli i documenti: contratto, buste paga, eventuali contestazioni disciplinari e comunicazioni ricevute.
- Contatta un Avvocato ben prima della scadenza dei 60 giorni, per impugnare nei tempi e valutare la strategia.
Licenziamento ad Arezzo e in provincia: a chi rivolgersi
Chi lavora in provincia di Arezzo impugna il licenziamento con le stesse regole valide in tutta Italia: lettera entro 60 giorni, poi ricorso o richiesta di conciliazione entro i successivi 180. Se si arriva in causa, di regola è competente il Tribunale di Arezzo come giudice del lavoro, perché la causa si fa nel luogo in cui è sorto il rapporto o in cui si trova l’azienda o la sede a cui il lavoratore era addetto (art. 413 del codice di procedura civile).
Prima del giudizio si può tentare un accordo: la conciliazione è facoltativa e si può chiedere alla commissione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Arezzo oppure in sede sindacale. Un accordo firmato in queste sedi chiude la questione e non si può più contestare: va valutato con calma e con un Avvocato prima di firmare.
Lo Studio Legale Stoppa ha sede a Sansepolcro, in via XXV Aprile 62, e segue lavoratori di Arezzo, della Valtiberina, del Casentino, del Valdarno e della Valdichiana, in studio o in videochiamata. Per una prima valutazione servono la lettera di licenziamento, il contratto e le ultime buste paga.
Domande frequenti
Vale anche per un contratto a termine non rinnovato?
Per contestare un contratto a termine illegittimo il termine è diverso: 180 giorni dalla cessazione del contratto.
Lavoro in un’azienda piccola: posso impugnare?
Sì. Le tutele cambiano in base alle dimensioni dell’azienda, ma il termine di 60 giorni vale per tutti.
Lavoro in provincia di Arezzo: a quale Tribunale mi devo rivolgere?
Di regola al Tribunale di Arezzo come giudice del lavoro, se il rapporto è sorto o l’azienda o la sede a cui eri addetto si trova in provincia. Prima della causa si può tentare la conciliazione all’Ispettorato territoriale del lavoro di Arezzo o in sede sindacale.
Seguite lavoratori anche fuori dalla Toscana?
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Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Aggiornamento: ottobre 2026.



