Il contratto di convivenza è firmato e autenticato, ma il Comune non lo registra perché il partner straniero non ha il permesso di soggiorno. E la Questura, a sua volta, non rilascia il permesso perché all’anagrafe la convivenza non risulta. È una situazione che si ripete in molti Comuni, anche in provincia di Arezzo. Con due ordinanze ottenute dal nostro Studio, i Tribunali di Arezzo e di Siena hanno ordinato ai Comuni di iscrivere la convivente, inserirla nello stato di famiglia e registrare la convivenza. Ecco cosa prevede la legge e come si può reagire al rifiuto.
In breve
- Il contratto di convivenza si fa per iscritto, con atto pubblico o con firme autenticate da un notaio o da un Avvocato, che lo trasmette al Comune entro dieci giorni per l’iscrizione all’anagrafe.
- Il problema: molti Comuni rifiutano la registrazione o l’iscrizione anagrafica se il partner extra-UE non ha il permesso di soggiorno; senza iscrizione, la Questura non rilascia il permesso.
- Cosa dicono i giudici: la dichiarazione anagrafica è una prova della convivenza, non una condizione per esistere; la mancanza del permesso di soggiorno non basta a negare l’iscrizione.
- Il rimedio: un ricorso d’urgenza al Tribunale (art. 700 c.p.c.), che può ordinare al Comune di iscrivere il convivente e registrare la convivenza.
- È ancora attuale: dopo le nostre ordinanze di Arezzo (2022) e Siena (2024), anche il Tribunale di Napoli ha deciso nello stesso senso nell’aprile 2025.
Convivenza di fatto e contratto di convivenza: cosa dice la legge
La legge 20 maggio 2016, n. 76 (la cosiddetta legge Cirinnà) definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate da parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile (art. 1, comma 36). Per accertare la stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica resa al Comune (comma 37).
I conviventi possono poi firmare un contratto di convivenza per regolare i loro rapporti economici: dove abitano, come contribuiscono alle spese comuni, il regime dei beni acquistati insieme (commi 50 e seguenti). Il contratto:
- va fatto per iscritto, a pena di nullità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un Avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico;
- per essere opponibile ai terzi, va trasmesso dal professionista al Comune di residenza entro dieci giorni, per l’iscrizione all’anagrafe.
Quando uno dei due partner è cittadino straniero extra-UE, entra in gioco anche la direttiva europea 2004/38/CE, attuata in Italia dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30: lo Stato deve agevolare l’ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell’Unione ha una relazione stabile debitamente attestata (art. 3, comma 2, lett. b). Il contratto di convivenza autenticato è uno dei documenti ufficiali più solidi per attestare quella relazione.
Perché il Comune rifiuta: il circolo vizioso tra anagrafe e Questura
Nella pratica capita spesso questo:
- la coppia chiede al Comune l’iscrizione anagrafica del partner straniero e la registrazione della convivenza o del contratto;
- il Comune risponde che senza permesso di soggiorno non può iscrivere la persona, a volte richiamando circolari del Ministero dell’Interno o pareri dell’Avvocatura dello Stato;
- la coppia si rivolge alla Questura per il permesso di soggiorno per motivi familiari, ma la Questura chiede proprio l’iscrizione anagrafica e la registrazione della convivenza.
Il risultato è un blocco: senza residenza niente permesso, senza permesso niente residenza. Intanto il partner straniero non può avere la carta d’identità, iscriversi al Servizio sanitario nazionale, accedere ai servizi sociali o convertire la patente, e rischia l’espulsione.
Il Tribunale di Arezzo: ordinanza del 30 settembre 2022
Una coppia formata da un cittadino italiano e da una cittadina extra-UE conviveva stabilmente da circa un anno in Valtiberina e aveva firmato un contratto di convivenza autenticato. La Questura di Arezzo non rilasciava il permesso di soggiorno perché mancavano la registrazione anagrafica e quella del contratto; il Comune di Sansepolcro, a sua volta, dichiarava irricevibile la richiesta perché la ricorrente non aveva il permesso. Assistita dagli Avv. Amedeo Stoppa ed Edoardo Stoppa, la coppia ha presentato ricorso d’urgenza al Tribunale di Arezzo.
Con l’ordinanza del 30 settembre 2022 (R.G. 2214/2022), il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso e ha ordinato al Comune:
- di iscrivere la ricorrente nei registri della popolazione residente;
- di inserirla nello stato di famiglia del convivente;
- di registrare all’anagrafe la dichiarazione di convivenza;
condannando il Comune anche alle spese del procedimento. Il giudice ha sottolineato che la direttiva europea, letta insieme all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, riconosce un vero diritto del partner straniero e che il Comune non può trincerarsi dietro l’assenza del permesso di soggiorno, che è un provvedimento previsto per altri fini e rilasciato da un’altra amministrazione. Il rifiuto di iscrizione, ha osservato il Tribunale, è un’attività vincolata: l’ufficiale d’anagrafe deve trascrivere il contratto, mentre ogni verifica sulla veridicità delle dichiarazioni riguarda la fase successiva, quella del permesso di soggiorno.
📄 Leggi l’ordinanza del Tribunale di Arezzo (PDF, dati personali oscurati)
Il Tribunale di Siena: ordinanza del 15 maggio 2024
Il secondo caso riguarda una coppia residente in provincia di Siena: lui cittadino italiano, lei cittadina extra-UE, una relazione iniziata nel 2023 e una convivenza stabile da alcuni mesi. Il Comune di Colle di Val d’Elsa aveva respinto la domanda di iscrizione anagrafica per la mancanza del permesso di soggiorno e poi aveva negato la registrazione del contratto di convivenza, autenticato dall’Avv. Amedeo Stoppa, sostenendo che senza la dichiarazione anagrafica la convivenza di fatto non esistesse.
Questa volta il Comune si è difeso in giudizio, ma il Tribunale di Siena, dopo aver sentito alcuni testimoni, con l’ordinanza del 15 maggio 2024 (R.G. 594/2024) ha accolto il ricorso e ha ordinato al Comune di iscrivere la convivente all’anagrafe, inserirla nello stato di famiglia e registrare la convivenza, con condanna alle spese. Il principio è chiaro:
- la dichiarazione anagrafica è uno strumento privilegiato di prova della convivenza, non un suo elemento costitutivo: la convivenza è un fatto, che si può dimostrare anche in altri modi;
- per questo il giudice non ha condiviso la circolare ministeriale citata dal Comune, secondo cui senza dichiarazione anagrafica non c’è convivenza di fatto;
- il contratto di convivenza, pur servendo a regolare i rapporti economici, è un atto dotato di ufficialità e, insieme alle altre prove (foto, testimoni, casa, reddito), attesta la relazione stabile richiesta dalla normativa europea.
📄 Leggi l’ordinanza del Tribunale di Siena (PDF, dati personali oscurati)
È ancora un problema attuale?
Sì. Diversi Comuni continuano a rifiutare l’iscrizione anagrafica del convivente straniero privo di permesso di soggiorno o la registrazione del contratto, e i Tribunali continuano a dare torto a questi rifiuti. Oltre alle ordinanze di Arezzo e Siena, nello stesso senso si sono pronunciati negli anni, tra gli altri, i Tribunali di Milano, Foggia e Torre Annunziata e, il 7 aprile 2025, il Tribunale di Napoli, che ha ordinato a un Comune della provincia la registrazione della convivenza tra un cittadino europeo e un cittadino extra-UE. Si tratta però di decisioni dei giudici di merito, spesso in via d’urgenza: ogni caso va valutato sulle sue prove.
Cosa fare se il Comune rifiuta
- Fatti dare il rifiuto per iscritto, oppure conserva la ricevuta della domanda e ogni risposta del Comune o della Questura.
- Raccogli le prove della convivenza: il contratto di convivenza autenticato, il contratto d’affitto o l’atto di proprietà della casa, le prove della relazione (fotografie, viaggi, spese comuni, persone che vi conoscono come coppia), il reddito del partner italiano o europeo.
- Valuta il ricorso d’urgenza (art. 700 c.p.c.) al Tribunale competente, chiedendo che il Comune sia obbligato a iscrivere il convivente, inserirlo nello stato di famiglia e registrare la convivenza. È una procedura più rapida di una causa ordinaria.
- Con l’iscrizione anagrafica si torna in Questura per il permesso di soggiorno per motivi familiari. Sul permesso vedi la guida Permesso di soggiorno per convivenza di fatto con un cittadino italiano.
Se invece è la Questura a non rispondere, leggi anche permesso di soggiorno in ritardo; se il permesso è scaduto, permesso di soggiorno scaduto e rinnovo.
Domande frequenti
Il Comune può rifiutare di registrare il contratto di convivenza perché il partner non ha il permesso di soggiorno?
Secondo diversi Tribunali, tra cui Arezzo nel 2022 e Siena nel 2024, no: la mancanza del permesso di soggiorno non basta a negare l’iscrizione anagrafica del convivente e la registrazione della convivenza, se la relazione stabile è documentata. Contro il rifiuto si può presentare un ricorso d’urgenza al Tribunale.
Chi può autenticare il contratto di convivenza?
Un notaio o un Avvocato. Il contratto va fatto per iscritto a pena di nullità e il professionista che lo autentica lo trasmette entro dieci giorni al Comune di residenza per l’iscrizione all’anagrafe.
Senza dichiarazione anagrafica la convivenza di fatto non esiste?
Per il Tribunale di Siena (ordinanza del 15 maggio 2024) la dichiarazione anagrafica è uno strumento privilegiato di prova della convivenza, non un suo elemento costitutivo: la convivenza stabile si può dimostrare anche con altre prove, come il contratto di convivenza, la casa comune, le fotografie e i testimoni.
Quanto tempo serve per ottenere una decisione dal Tribunale?
Il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. ha tempi più brevi di una causa ordinaria. Nel caso di Siena seguito dal nostro Studio, il ricorso è stato depositato il 26 marzo 2024 e l’ordinanza è arrivata il 15 maggio 2024. I tempi dipendono comunque dal Tribunale e dal caso.
Il Comune ha rifiutato l’iscrizione o la registrazione della vostra convivenza? Chiamaci al 389 960 7564 o scrivici su WhatsApp: indicaci da quanto convivete, in quale Comune vivete e cosa vi ha risposto il Comune o la Questura. Vedi anche la pagina dell’Avvocato per l’immigrazione ad Arezzo.
Riferimenti: art. 1, commi 36, 37 e 50-53, legge 20 maggio 2016, n. 76; artt. 4, 5, 7 e 13 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; artt. 3, comma 2, lett. b), e 9, comma 5, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30; direttiva 2004/38/CE; art. 8 CEDU; art. 700 c.p.c.; Trib. Arezzo, ord. 30 settembre 2022, R.G. 2214/2022; Trib. Siena, ord. 15 maggio 2024, R.G. 594/2024; Trib. Napoli, ord. 7 aprile 2025. Testi verificati a ottobre 2026.
Dove siamo: lo Studio ha sede a Sansepolcro, in via XXV Aprile 62, e segue clienti di Arezzo e di tutta la provincia, in studio o in videochiamata: vedi le pagine Avvocati ad Arezzo e Avvocato a Sansepolcro.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Le ordinanze sono pubblicate con i dati personali delle parti oscurati. Aggiornamento: ottobre 2026.



