Blog

Guide e sentenze spiegate in modo semplice

Diritto civileSeparazione consensuale e divorzio congiunto ad Arezzo: tempi, costi e documenti

Quando due coniugi sono d’accordo sulla fine del matrimonio, la separazione e il divorzio possono essere rapidi e costare poco: si può passare dal Tribunale con un ricorso congiunto, dagli Avvocati con la negoziazione assistita o, in alcuni casi, dal Comune. Ecco come funzionano le tre strade ad Arezzo e in provincia, quanto tempo serve, quanto si spende di spese vive e quali documenti preparare.

In breve

  • Tre strade: ricorso congiunto al Tribunale, negoziazione assistita con un Avvocato per ciascun coniuge, accordo davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune.
  • Divorzio: dopo una separazione consensuale si può chiedere trascorsi sei mesi; dopo una separazione giudiziale, dodici mesi.
  • Spese vive: in Tribunale il contributo unificato è di 43 euro per la separazione consensuale e per il divorzio congiunto; in Comune si pagano 16 euro.
  • Figli: con figli minorenni, o maggiorenni non autosufficienti o con handicap grave, il Comune non è possibile; restano il Tribunale e la negoziazione assistita, con il controllo del pubblico ministero.
  • Insieme: separazione e divorzio si possono chiedere con un unico ricorso congiunto; il divorzio viene deciso solo dopo la separazione e il decorso dei sei mesi.

Le tre strade per separarsi o divorziare d’accordo

La scelta dipende soprattutto da due cose: se ci sono figli che hanno bisogno di tutela e se bisogna dividere beni o regolare la casa. In tutti e tre i casi il risultato ha lo stesso valore: una separazione o un divorzio a tutti gli effetti.

1. Il ricorso congiunto al Tribunale

È la strada classica, regolata dopo la riforma Cartabia dall’art. 473-bis.51 del codice di procedura civile. I coniugi presentano insieme un ricorso, firmato anche da loro, al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di uno dei due. Nel ricorso indicano i redditi e i patrimoni degli ultimi tre anni, gli oneri a carico di ciascuno e le condizioni concordate per i figli e per i rapporti economici; possono anche regolare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali.

Il Tribunale trasmette gli atti al pubblico ministero e fissa un’udienza davanti al giudice relatore, che sente i coniugi e prende atto che non intendono riconciliarsi. L’udienza può essere sostituita da note scritte, se lo si chiede nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando la documentazione richiesta. Il Tribunale decide con sentenza, con cui omologa gli accordi o ne prende atto. Se gli accordi non rispettano l’interesse dei figli, il Tribunale indica le modifiche da fare.

2. La negoziazione assistita dagli Avvocati

Con la negoziazione assistita (art. 6 d.l. 132/2014) l’accordo si costruisce e si firma negli studi legali, senza udienze. Ogni coniuge deve avere il proprio Avvocato: non è possibile un Avvocato comune.

L’accordo firmato viene trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale. Se non ci sono figli minorenni o non autosufficienti, il pubblico ministero rilascia il nulla osta; se ci sono, verifica che l’accordo rispetti il loro interesse e lo autorizza, oppure lo trasmette al presidente del Tribunale, che convoca i coniugi. Dopo il nulla osta o l’autorizzazione, uno degli Avvocati trasmette l’accordo all’ufficiale dello stato civile entro dieci giorni. Non si paga il contributo unificato: il costo è il compenso degli Avvocati.

3. L’accordo davanti all’ufficiale dello stato civile

È la strada più semplice ed economica (art. 12 d.l. 132/2014), ma ha limiti precisi:

  • non ci devono essere figli minorenni, né figli maggiorenni incapaci, con handicap grave o economicamente non autosufficienti;
  • l’accordo non può contenere trasferimenti di beni, per esempio l’assegnazione della casa coniugale o il passaggio di un immobile; può invece prevedere un assegno periodico.

I coniugi si presentano all’ufficiale dello stato civile del Comune, anche senza Avvocato, e dopo almeno trenta giorni tornano per confermare l’accordo: se uno dei due non si presenta, l’accordo non vale. Si paga un diritto fisso di 16 euro.

Separazione e divorzio con un unico ricorso

Con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 la Corte di cassazione ha ammesso il ricorso congiunto cumulato: i coniugi possono chiedere nello stesso atto la separazione consensuale e il divorzio. Il divorzio, però, viene trattato solo dopo che la sentenza di separazione è diventata definitiva e sono trascorsi i sei mesi previsti dalla legge. Il vantaggio è di definire subito anche le condizioni del divorzio, senza dover ricominciare da capo.

Dopo quanto tempo si può divorziare

Dal 2015 (legge 55/2015, che ha modificato l’art. 3 della legge 898/1970) i tempi sono:

  • sei mesi se la separazione è consensuale, anche quando una separazione nata come giudiziale si chiude con un accordo;
  • dodici mesi se la separazione è giudiziale.

Il termine decorre dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice nel procedimento di separazione, oppure dalla data certificata nell’accordo di negoziazione assistita, oppure dalla data dell’atto firmato davanti all’ufficiale dello stato civile. Anche il divorzio, se c’è accordo, si può fare con ricorso congiunto, con la negoziazione assistita o in Comune, alle stesse condizioni viste sopra.

Quanto costa una separazione consensuale o un divorzio congiunto

Le spese vive sono basse:

  • Tribunale: contributo unificato di 43 euro per la separazione consensuale e per il divorzio congiunto (98 euro per quelli giudiziali). Secondo le tabelle dei Tribunali, per questi procedimenti non è dovuta la marca da 27 euro.
  • Negoziazione assistita: nessun contributo unificato.
  • Comune: diritto fisso di 16 euro.

A questo si aggiunge il compenso dell’Avvocato, che dipende dalla strada scelta e da quanto c’è da regolare (figli, casa, beni, assegni). Chi ha un reddito basso può chiedere il patrocinio a spese dello Stato, che vale anche nelle cause civili. Prima di iniziare lo Studio indica per iscritto il preventivo.

Cosa decidere prima di separarsi

Un accordo che regge nel tempo affronta tutti i punti, anche quelli che sembrano scontati:

  • figli: affidamento (di regola condiviso), con chi vivono, tempi di permanenza con l’altro genitore, mantenimento e spese straordinarie;
  • casa coniugale: chi ci resta e chi paga mutuo, affitto e utenze;
  • assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole, se dovuto;
  • beni comuni: con la separazione si scioglie la comunione dei beni; conti, auto e immobili vanno divisi o regolati.

Se la convivenza è diventata difficile per comportamenti violenti o vessatori, la strada non è un accordo veloce: va prima tutelata la persona. In quei casi vedi la guida su maltrattamenti in famiglia e Codice rosso.

I documenti da preparare

  1. Documento d’identità e codice fiscale di entrambi i coniugi.
  2. Dati del matrimonio (data e Comune) e, se richiesti, estratto dell’atto di matrimonio e certificati di residenza e stato di famiglia.
  3. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e documentazione su immobili, veicoli, quote di società e conti correnti: nel ricorso al Tribunale vanno indicati redditi e patrimoni degli ultimi tre anni, e il giudice può chiedere i documenti.
  4. Con figli minorenni: gli accordi su affidamento, permanenza e mantenimento, descritti con precisione (scuola, attività, vacanze, spese).

Separazione e divorzio ad Arezzo e Sansepolcro

Per chi vive in provincia di Arezzo, compresa la Valtiberina, il ricorso congiunto si presenta al Tribunale di Arezzo; per l’accordo in Comune ci si rivolge all’ufficio di stato civile. Il nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie previsto dalla riforma Cartabia entrerà in funzione, salvo nuovi rinvii, il 17 ottobre 2027.

Lo Studio assiste i coniugi nella scelta della strada più adatta, scrive il ricorso o l’accordo e cura tutti i passaggi fino all’annotazione nei registri dello stato civile, anche in videochiamata: vedi le pagine dell’Avvocato civilista ad Arezzo e dello Studio a Sansepolcro. Nelle separazioni conflittuali può essere utile sapere quando una registrazione fatta di nascosto vale come prova.

Domande frequenti

Quanto costa una separazione consensuale?

Le spese vive sono di 43 euro di contributo unificato se si passa dal Tribunale, nessuna con la negoziazione assistita e 16 euro in Comune. A queste si aggiunge il compenso dell’Avvocato, che dipende da cosa c’è da regolare.

Dopo quanto tempo dalla separazione si può chiedere il divorzio?

Dopo sei mesi se la separazione è consensuale e dopo dodici mesi se è giudiziale. Il termine decorre dalla comparizione davanti al giudice, dalla data certificata nell’accordo di negoziazione assistita o dalla data dell’atto firmato in Comune.

Si possono chiedere separazione e divorzio insieme?

Sì. La Cassazione, con la sentenza n. 28727 del 2023, ha ammesso il ricorso congiunto che contiene entrambe le domande. Il divorzio viene deciso solo dopo che la separazione è definitiva e sono passati sei mesi.

Ci si può separare in Comune se ci sono figli minorenni?

No. In Comune è possibile solo se non ci sono figli minorenni, né figli maggiorenni incapaci, con handicap grave o non autosufficienti, e se l’accordo non contiene trasferimenti di beni. Negli altri casi si usano il ricorso al Tribunale o la negoziazione assistita.

Serve un Avvocato per ciascun coniuge?

Nella negoziazione assistita sì: ogni coniuge deve avere il proprio Avvocato. Nel ricorso congiunto al Tribunale i coniugi possono farsi assistere anche da un solo Avvocato. In Comune l’Avvocato è facoltativo.

Ci si può separare senza Avvocato?

La strada senza Avvocato è l’accordo davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune, possibile solo se non ci sono figli minorenni, figli maggiorenni non autosufficienti economicamente o con disabilità grave, e se l’accordo non prevede trasferimenti di beni. Negli altri casi di regola ci si fa assistere: basta anche un solo Avvocato per entrambi nel ricorso congiunto al Tribunale, mentre nella negoziazione assistita serve un Avvocato per ciascuno.

Ci si può separare in Comune con figli maggiorenni?

Sì, se i figli maggiorenni sono economicamente autosufficienti e non hanno una disabilità grave. Se invece dipendono ancora dai genitori, bisogna passare dal Tribunale o dalla negoziazione assistita con gli Avvocati.

Volete separarvi o divorziare di comune accordo? Chiamaci al 389 960 7564 o scrivici su WhatsApp: ti diciamo qual è la strada più semplice per il vostro caso e quali documenti servono. Vedi anche la pagina dell’Avvocato civilista ad Arezzo.

Riferimenti: artt. 473-bis.12 e 473-bis.51 c.p.c.; art. 3 legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55; artt. 6 e 12 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; Corte di cassazione, sez. I civile, sentenza 16 ottobre 2023, n. 28727; art. 49 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal d.l. 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145. Testi verificati a ottobre 2026.

Dove siamo: lo Studio ha sede a Sansepolcro, in via XXV Aprile 62, e segue clienti di Arezzo e di tutta la provincia, in studio o in videochiamata: vedi la pagina Avvocati ad Arezzo.

Avv. Edoardo Stoppa

A cura dell’Avv. Edoardo Stoppa

Avvocato a Sansepolcro e Arezzo · diritto penale e civile, esecuzioni immobiliari e incidenti stradali

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Aggiornamento: ottobre 2026.

Contatti·Informativa privacy·Informativa cookie

P. IVA 02155290519·Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Arezzo·Studio legale ad Arezzo·Avvocati a Sansepolcro