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Studio Legale Stoppa

Gratuito patrocinio nei procedimenti penali: cos’è, quali requisiti e limiti reddituali?

Il mio nome è Amedeo Stoppa ed esercito la professione di Avvocato penalista presso il Tribunale di Arezzo. In questo articolo cercherò di spiegarti in poche righe che cosa si intende per gratuito patrocinio, chi ne ha diritto, quali sono i limiti reddituali, e come presentare la relativa domanda.

Cos’è il gratuito patrocinio?
Il gratuito patrocinio penale, o più correttamente “patrocinio a spese dello stato”, è un istituto giuridico disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 74-145, e mediante il quale il cittadino che si trova in condizione di difficoltà economica può essere assistito da un Avvocato senza dover pagare il suo onorario.
In particolare, il gratuito patrocinio può essere richiesto (e se concessa è valido) per ogni grado e per ogni fase del processo penale nonché per tutte le procedure derivate e accidentali, comunque connesse, eccetto la fase dell’esecuzione, il procedimento di revisione, i processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché i processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza – in questi casi occorre invece presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.
Rimane tuttavia esclusa la fase stragiudiziale.

Chi può essere ammesso?
I cittadini italiani, i cittadini comunitari, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato che ricoprano la veste di indagato, imputato, condannato, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda, offeso dal reato, ovvero il danneggiato che intenda costituirsi parte civile al fine di richiedere il risarcimento dei danni da reato.

Qual è il limite reddituale?
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018). Non assume quindi alcun rilevo il c.d. ISEE come talvolta comunemente di crede.
Se poi l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Con la precisazione che il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
In ogni caso quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, si tiene conto del solo reddito personale.

Ma come e dove si presenta la domanda?
La domanda viene tipicamente presentata dal difensore di fiducia o d’ufficio che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda di ammissione verrà quindi presenta presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi presso la cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, ovvero la cancelleria del giudice che procede, se invece il procedimento è nella fase successiva.

Per avere maggiori informazioni non esitate a scriverci all’indirizzo info@studiolegalestoppa.it, oppure contattateci ai nostri recapiti telefonici.

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