La sospensione condizionale della pena (la cosiddetta «condizionale» o «pena sospesa») permette a chi viene condannato a una pena breve di non scontarla, a condizione di non commettere altri reati per un certo periodo. Se il periodo passa senza problemi, il reato si estingue. È regolata dagli articoli 163-168 del codice penale.
In breve
- Si applica a pene detentive fino a 2 anni (3 anni per i minori di 18 anni; 2 anni e 6 mesi per chi ha tra 18 e 21 anni o più di 70).
- Dura 5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni.
- Di regola si ottiene una sola volta.
- Se nel periodo si commette un nuovo reato della stessa indole o non si rispettano gli obblighi, viene revocata e la pena va scontata.
Pena sospesa: significato e quando spetta la sospensione condizionale
Il giudice può concederla quando la condanna è a reclusione o arresto non superiori a due anni, anche insieme a una pena pecuniaria, se nel complesso (con il ragguaglio dell’art. 135 c.p.) non si superano i due anni. I limiti salgono a tre anni per i reati commessi da minori di 18 anni e a due anni e sei mesi per chi ha tra 18 e 21 anni o ha compiuto 70 anni (art. 163 c.p.).
Non è automatica: il giudice deve ritenere, guardando alla persona e al fatto (art. 133 c.p.), che non commetterà altri reati. È la cosiddetta prognosi favorevole prevista dall’art. 164 c.p.
Quando non si può ottenere
- se c’è già stata una condanna a pena detentiva per delitto, salvo i casi in cui le pene sommate restano nei limiti dell’art. 163 (art. 164 c.p.);
- per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- quando il giudice ritiene che la persona commetterà nuovi reati.
Di regola, quindi, la condizionale si concede una sola volta. Una seconda è possibile solo se la nuova pena, sommata alla prima, non supera i limiti di legge.
Quanto dura e cosa succede alla fine
Il periodo di prova è di cinque anni per i delitti e di due anni per le contravvenzioni. Se in questo periodo la persona non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole e rispetta gli obblighi imposti, il reato si estingue e la pena non si esegue più (art. 167 c.p.).
Esiste anche una sospensione di un solo anno, per pene fino a un anno, quando prima della sentenza di primo grado il danno è stato interamente risarcito, la persona si è adoperata per eliminarne le conseguenze o ha concluso con esito positivo un programma di giustizia riparativa (art. 163, comma 4, c.p.).
Gli obblighi: risarcimento, lavori di pubblica utilità, percorsi di recupero
Il giudice può subordinare la sospensione a obblighi precisi (art. 165 c.p.), per esempio:
- le restituzioni e il risarcimento del danno alla persona offesa;
- l’eliminazione delle conseguenze dannose del reato;
- la prestazione di lavori di pubblica utilità;
- per i reati di violenza domestica e di genere, la partecipazione a percorsi di recupero presso enti specializzati.
Se gli obblighi non vengono rispettati nel termine fissato, la sospensione viene revocata.
Quando viene revocata
La sospensione è revocata, e la pena va scontata, se nel periodo di prova (art. 168 c.p.):
- si commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui viene inflitta una pena detentiva;
- arriva una condanna per un reato commesso prima, se le pene sommate superano i limiti di legge;
- non si adempiono gli obblighi imposti dal giudice.
Condizionale, non menzione, messa alla prova: le differenze
La non menzione (art. 175 c.p.) è un beneficio diverso: la condanna non compare nei certificati del casellario chiesti dai privati. Spesso viene concessa insieme alla condizionale, ma non sempre.
La messa alla prova arriva prima della condanna: se va bene, il processo si chiude senza sentenza di condanna. Ne parliamo nella guida Messa alla prova: come funziona. Anche il patteggiamento e il decreto penale di condanna possono essere accompagnati dalla sospensione condizionale.
Dopo l’estinzione, per avere la fedina penale pulita del tutto si può chiedere la riabilitazione.
Domande frequenti
La condanna con la condizionale resta sulla fedina penale?
Sì, nel casellario giudiziale la condanna resta iscritta, anche dopo l’estinzione del reato. Non compare nei certificati chiesti dai privati se è stata concessa anche la non menzione. Per cancellare gli effetti si può chiedere la riabilitazione.
Si può avere la condizionale due volte?
Di regola no. Una seconda volta è possibile solo se la nuova pena, sommata alla prima, non supera i limiti dell’art. 163 c.p. (in genere due anni) e il giudice formula comunque una prognosi favorevole.
Se commetto una contravvenzione durante la sospensione perdo il beneficio?
Dipende. La revoca scatta per un nuovo delitto o per una contravvenzione della stessa indole punita con pena detentiva. Ogni caso va valutato sulle singole condanne.
Pena sospesa: cosa significa?
Che la pena inflitta non viene eseguita: se per 5 anni, nei delitti, o 2 anni, nelle contravvenzioni, non si commettono altri reati e si rispettano gli obblighi, il reato si estingue. È la sospensione condizionale della pena (artt. 163-168 c.p.).
Con la pena sospesa si può viaggiare all’estero?
Di regola sì: la sospensione condizionale non limita gli spostamenti né il rilascio del passaporto. Contano però gli obblighi fissati dal giudice, come i lavori di pubblica utilità o i percorsi di recupero, e alcuni Paesi chiedono il certificato penale per il visto.
Quanto dura la pena sospesa?
Il periodo di prova dura 5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni, dal giorno in cui la sentenza diventa definitiva.
Avete una condanna o un processo in corso e volete capire se si può ottenere la sospensione condizionale? Ogni caso va valutato sugli atti. Avv. Amedeo Stoppa e Avv. Edoardo Stoppa, Arezzo e Sansepolcro: 📞 389 960 7564 (anche WhatsApp).
