Chi ha lasciato il proprio Paese perché lì rischia persecuzioni o gravi pericoli può chiedere in Italia la protezione internazionale. Dal 12 giugno 2026 la procedura segue le nuove regole del Patto europeo su migrazione e asilo, attuate in Italia dal decreto-legge n. 100/2026. Ecco come si presenta la domanda alla Questura di Arezzo, chi decide, quando si può lavorare, cosa resta della protezione speciale e cosa fare se la domanda viene respinta.
In breve
- Dove: la volontà di chiedere protezione si manifesta di persona alla Questura (ad Arezzo, all’Ufficio Immigrazione) o alla polizia di frontiera.
- Tre passaggi: manifestazione della volontà, registrazione (con foto e impronte) e formalizzazione della domanda.
- Chi decide: la Commissione territoriale, dopo un colloquio personale. Per la provincia di Arezzo è competente la Sezione di Perugia.
- Lavoro: si può lavorare trascorsi 90 giorni dalla formalizzazione della domanda, se la decisione non è ancora arrivata (prima erano 60 giorni).
- Diniego: si può fare ricorso al Tribunale, di regola entro 30 giorni dalla notifica; in alcune procedure il termine è di soli 7 o 5 giorni.
Cosa è cambiato dal 12 giugno 2026
Dal 12 giugno 2026 si applicano in tutta l’Unione europea i regolamenti del Patto su migrazione e asilo: il regolamento (UE) 2024/1347 su chi ha diritto alla protezione, il regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura comune e il regolamento (UE) 2024/1351 su quale Stato è competente a esaminare la domanda, insieme alla nuova direttiva sull’accoglienza (UE) 2024/1346. L’Italia ha adeguato le proprie leggi con il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145.
Per chi chiede protezione i cambiamenti più concreti sono:
- la domanda passa per tre fasi distinte: manifestazione della volontà, registrazione e formalizzazione;
- al posto del vecchio «permesso di soggiorno per richiesta asilo» viene rilasciato un documento del richiedente;
- l’accesso al lavoro è possibile dopo 90 giorni dalla formalizzazione, invece che dopo 60 giorni dalla presentazione;
- sono più diffuse le procedure accelerate e di frontiera, con termini di ricorso molto brevi.
Chi può chiedere la protezione internazionale
La protezione internazionale comprende due forme:
- status di rifugiato: per chi ha un fondato timore di essere perseguitato nel proprio Paese per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinione politica;
- protezione sussidiaria: per chi, pur non essendo perseguitato personalmente, rischia un danno grave se rimpatriato, come la condanna a morte, la tortura o trattamenti inumani, oppure una minaccia grave alla vita per la violenza indiscriminata di una guerra.
Accanto a queste esiste la protezione speciale, prevista dalla legge italiana, di cui parliamo più avanti. La domanda si può presentare anche senza passaporto: la mancanza di documenti non impedisce di chiedere protezione, ma è bene portare tutto ciò che si ha.
Come si presenta la domanda ad Arezzo
1. La manifestazione della volontà in Questura
Chi si trova in provincia di Arezzo si presenta di persona all’Ufficio Immigrazione della Questura di Arezzo e dichiara di voler chiedere protezione. La legge chiede di farlo il prima possibile dopo l’arrivo. Chi arriva da un valico di frontiera, da un porto o da un aeroporto può manifestare la volontà direttamente alla polizia di frontiera. La domanda in Questura non si paga: diffida di chi chiede denaro per «fissare un appuntamento».
2. La registrazione
La Questura registra la domanda: raccoglie i dati personali, scatta le foto e prende le impronte digitali, che vengono inserite nella banca dati europea Eurodac. Alla registrazione viene rilasciato un documento nominativo con un codice unico di identità, che vale fino alla formalizzazione. In questa fase si verifica anche se un altro Stato dell’Unione è competente a esaminare la domanda, per esempio perché la persona è entrata in Europa da lì.
3. La formalizzazione
Poi la domanda viene formalizzata: si compila il modulo completo con i dati, il percorso del viaggio e i motivi per cui si chiede protezione. Secondo le nuove regole può avvenire presso la Commissione territoriale, anche tramite enti convenzionati, o presso il centro di accoglienza; la Questura indica dove e quando presentarsi. Dopo la formalizzazione viene rilasciato un documento convalidato dalla Prefettura, che permette di restare in Italia durante l’esame della domanda. Chi non ha mezzi per vivere può chiedere di essere accolto in un centro di accoglienza.
È importante comunicare sempre alla Questura l’indirizzo dove si vive e ogni cambio di indirizzo: le convocazioni e le decisioni arrivano lì, e i termini per il ricorso decorrono dalla notifica.
Il colloquio davanti alla Commissione territoriale
La domanda viene decisa dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Secondo l’elenco del Ministero dell’Interno (febbraio 2026), per la provincia di Arezzo è competente la Sezione di Perugia della Commissione territoriale di Firenze, che segue anche l’Umbria.
Il momento centrale è il colloquio personale (audizione), con un interprete nella lingua che si conosce. La Commissione chiede di raccontare la propria storia: chi si è, cosa è successo, perché non si può tornare. Contano i dettagli (date, luoghi, persone) e la coerenza del racconto, perché la credibilità è spesso il punto decisivo. Conviene preparare il colloquio con un Avvocato e portare tutti i documenti utili: documenti d’identità, certificati medici, tessere di partiti o associazioni, articoli di giornale, denunce, fotografie.
Dopo il colloquio la Commissione può:
- riconoscere lo status di rifugiato;
- riconoscere la protezione sussidiaria;
- respingere la domanda; in questo caso, se ritiene che il rimpatrio esporrebbe la persona ai rischi previsti dall’art. 19 del Testo unico immigrazione, trasmette gli atti al Questore per il permesso di soggiorno per protezione speciale.
La protezione speciale oggi
La protezione speciale tutela chi non può essere espulso o respinto perché nel proprio Paese rischierebbe persecuzioni, tortura, trattamenti inumani o degradanti, o violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani (art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998).
Il decreto-legge 20/2023 ne ha ristretto l’ambito: ha eliminato il riferimento espresso alla vita privata e familiare in Italia e la possibilità di chiederla direttamente al Questore. Oggi, di regola, la valutazione avviene dentro la procedura di protezione internazionale, da parte della Commissione territoriale. Resta fermo il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dell’Italia, che i giudici valutano caso per caso. Su questo punto le regole e la giurisprudenza cambiano spesso: prima di presentare qualsiasi domanda conviene una verifica sul caso concreto.
Si può lavorare mentre si aspetta la decisione?
Sì, ma non subito. Con il decreto-legge 100/2026 il richiedente può lavorare trascorsi 90 giorni dalla formalizzazione della domanda, se la procedura non si è ancora conclusa e il ritardo non dipende da lui (art. 22 d.lgs. 142/2015). Prima della riforma il termine era di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Per lavorare serve un normale contratto di lavoro, con il documento rilasciato dopo la formalizzazione e il codice fiscale.
Se la domanda viene respinta: il ricorso
Contro la decisione della Commissione si può fare ricorso al Tribunale, nella sezione che si occupa di immigrazione e protezione internazionale. I termini sono brevi e decorrono dalla notifica:
- di regola 30 giorni (art. 35-bis, comma 2, d.lgs. 25/2008);
- 7 giorni nei casi indicati dall’art. 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348, per esempio quando la domanda è dichiarata inammissibile o è decisa con la procedura accelerata;
- 5 giorni per le decisioni prese con la procedura di frontiera.
Di regola il ricorso sospende gli effetti del diniego, e quindi l’allontanamento. Nei casi in cui la sospensione non è automatica si può chiedere al giudice di sospendere il provvedimento, e il giudice decide entro dieci giorni. Il Tribunale decide entro otto mesi dal ricorso (quattro mesi nei casi con termine di 7 giorni); contro la sua decisione non c’è appello, ma solo il ricorso in Cassazione.
Quale Tribunale è competente dipende dalla Commissione che ha deciso e, per chi è ospitato in un centro di accoglienza, dal luogo in cui si trova il centro: per chi vive in provincia di Arezzo può essere Perugia o Firenze. Lo verifichiamo sul provvedimento, che va portato all’Avvocato appena lo si riceve: con termini di 7 o 5 giorni anche un giorno perso può essere decisivo.
Gratuito patrocinio
Per il ricorso contro il diniego si può chiedere il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio), se il reddito rispetta i limiti di legge: in quel caso il compenso dell’Avvocato è pagato dallo Stato. Lo Studio verifica i requisiti e prepara la domanda insieme al ricorso. Per le altre attività, come la preparazione del colloquio, lo Studio indica prima il preventivo.
Errori da evitare
- Non comunicare il cambio di indirizzo: la convocazione o il diniego arrivano al vecchio indirizzo e i termini scadono.
- Presentarsi al colloquio senza prepararlo: date sbagliate o racconti diversi da quelli scritti nella domanda pesano sulla credibilità.
- Non portare i documenti che si hanno, anche in fotocopia o sul telefono.
- Aspettare per fare ricorso: in alcune procedure ci sono solo 7 o 5 giorni.
- Affidarsi a intermediari che chiedono soldi per appuntamenti o moduli: la domanda si presenta di persona in Questura.
Protezione internazionale ad Arezzo e Sansepolcro
Lo Studio assiste chi chiede protezione nella provincia di Arezzo e in Valtiberina: spiega la procedura, prepara il colloquio davanti alla Commissione, raccoglie i documenti e, se arriva il diniego, presenta il ricorso al Tribunale. Per l’immigrazione segue i casi l’Adv. Ksenia Örenius, che parla italiano, inglese, russo, svedese e francese.
Vedi anche la pagina dell’Avvocato per l’immigrazione ad Arezzo e le guide su permesso di soggiorno scaduto e rinnovo, permesso di soggiorno in ritardo e cittadinanza italiana in ritardo.
Domande frequenti
Dove si presenta la domanda di protezione internazionale ad Arezzo?
Ci si presenta di persona all’Ufficio Immigrazione della Questura di Arezzo e si dichiara di voler chiedere protezione. La Questura registra la domanda, con foto e impronte digitali, e indica dove e quando formalizzarla.
Chi decide sulla domanda per chi vive in provincia di Arezzo?
Decide la Commissione territoriale dopo un colloquio personale con un interprete. Secondo l’elenco del Ministero dell’Interno, per la provincia di Arezzo è competente la Sezione di Perugia della Commissione territoriale di Firenze.
Dopo quanto tempo un richiedente asilo può lavorare?
Dopo 90 giorni dalla formalizzazione della domanda, se la procedura non si è ancora conclusa e il ritardo non dipende dal richiedente. Il termine è stato portato da 60 a 90 giorni dal decreto-legge 100/2026.
Entro quanto tempo si fa ricorso contro il diniego?
Di regola entro 30 giorni dalla notifica. Il termine è di 7 giorni in alcuni casi, per esempio domande inammissibili o decise con la procedura accelerata, e di 5 giorni nella procedura di frontiera. Per questo il provvedimento va portato subito a un Avvocato.
La protezione speciale si può chiedere direttamente in Questura?
Dal 2023, con il decreto-legge 20/2023, non è più prevista la richiesta diretta al Questore. Di regola la protezione speciale viene valutata dalla Commissione territoriale dentro la procedura di protezione internazionale.
Devi chiedere protezione o hai ricevuto un diniego? Chiamaci al 389 960 7564 o scrivici su WhatsApp, anche in inglese, francese o russo: ti diciamo come procedere e quali documenti portare. Se hai già il diniego, indicaci la data della notifica. Vedi anche la pagina dell’Avvocato per l’immigrazione ad Arezzo.
Riferimenti: regolamenti (UE) 2024/1347, 2024/1348 (art. 67) e 2024/1351; direttiva (UE) 2024/1346; d.l. 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145; artt. 4 e 22 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142; artt. 32 e 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25; art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, n. 50; Ministero dell’Interno, Commissioni e Sezioni territoriali – competenze (febbraio 2026). Testi verificati a ottobre 2026.
Dove siamo: lo Studio ha sede a Sansepolcro, in via XXV Aprile 62, e segue clienti di Arezzo e di tutta la provincia, in studio o in videochiamata: vedi le pagine Avvocati ad Arezzo e Avvocato a Sansepolcro.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Aggiornamento: ottobre 2026.



