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Calcolo ferie non godute: quanto ti spetta

Hai fatto supplenze negli ultimi dieci anni e a fine contratto non ti hanno pagato le ferie che non hai potuto fare? Con questo calcolatore ottieni in un minuto una stima di quanto potresti recuperare, basata sulle sentenze ottenute dal nostro Studio. Poi, se vuoi, ci mandi il risultato su WhatsApp e verifichiamo il tuo caso senza impegno.

Vale in tutta Italia: seguiamo i ricorsi di docenti, ATA ed educatori davanti al Tribunale del lavoro di qualsiasi città, interamente a distanza, dalla raccolta dei documenti alla sentenza.

Calcola la tua stima

Come funziona la stima

Il calcolo conta solo i giorni tra la fine delle lezioni (circa il 10 giugno) e il 30 giugno: le vacanze di Natale e di Pasqua non si considerano. Sulla base dei ricorsi seguiti dallo Studio, per ogni anno scolastico di supplenza fino al 30 giugno si parla di circa 800-1.000 euro lordi; per le supplenze brevi la stima è di 50-80 euro per ogni mese di servizio. Gli importi sono arrotondati per difetto: la cifra reale dipende dallo stipendio, dai giorni effettivi e da come il giudice valuta ogni contratto. Ogni caso va valutato sui propri contratti.

  • Supplenze fino al 30 giugno (o al termine delle attività didattiche): sono il caso più frequente. Le vacanze di Natale e di Pasqua si scalano; i giorni tra la fine delle lezioni e il 30 giugno si pagano, se la scuola non ti ha invitato formalmente a fare le ferie.
  • Supplenze brevi e saltuarie: le ferie maturano in proporzione al servizio; si valutano contratto per contratto.
  • Supplenze annuali fino al 31 agosto: di regola le ferie si fanno nei mesi estivi, quindi il pagamento è più raro.

Si possono chiedere gli anni di precariato degli ultimi dieci anni, anche se oggi sei di ruolo o hai lasciato la scuola. Dal 7 ottobre 2026 la legge 174/2026 ha cambiato le regole per le ferie che maturano da quella data in poi; per gli anni passati restano valide le regole applicate dai giudici.

Tutti i dettagli (requisiti, documenti, tempi) sono nella guida sulle ferie non godute dei docenti precari; per le novità di ottobre 2026 leggi l’articolo sulla legge 174/2026.

Cosa succede dopo

  1. Ci mandi il risultato su WhatsApp con il pulsante qui sopra: il messaggio è già scritto.
  2. Verifichiamo i tuoi contratti (bastano lo stato di servizio o i contratti degli ultimi anni) e ti diciamo se e quanto puoi chiedere.
  3. Se ci sono i presupposti, facciamo il ricorso al Tribunale del lavoro competente, ovunque tu sia in Italia, anche a distanza. Nessun anticipo di spese: siamo difensori antistatari e chiediamo le spese legali direttamente al Ministero.

Preferisci parlarne a voce? Chiamaci al 389 960 7564 o scrivici su WhatsApp.

Hai già lo stato matricolare e i contratti?

Inviali allo Studio con il modulo di verifica dei contratti: li esaminiamo e ti diciamo se ci sono i presupposti per un ricorso.

Avv. Amedeo Stoppa

A cura dell’Avv. Amedeo Stoppa

Avvocato del Foro di Arezzo · diritto penale, diritto scolastico e privacy

La stima ha carattere indicativo e non sostituisce la verifica del caso concreto. Aggiornamento: ottobre 2026.

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